Ecco quando le organizzazioni ambientali diventano imprese
La pronuncia del tribunale europeo
[12 Settembre 2013]
Il trasferimento gratuito effettuato da uno Stato di terreni del suo patrimonio naturale a organizzazioni di tutela dell’ambiente è un aiuto di Stato. E le organizzazioni ambientali che offrono direttamente prodotti e servizi su mercati concorrenziali sono da considerarsi imprese.
Lo afferma il Tribunale europeo che – con sentenza di oggi – conferma la decisione della Commissione Ue presa nei confronti della Germania.
La vicenda ha inizio con la decisione della Germania di trasferire, a titolo gratuito, 125mila ettari di zone naturali ai Länder, alla loro fondazione, alla Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Fondazione tedesca per la ambiente) e ad altre organizzazioni per la tutela dell’ambiente. Una decisione presa per il significativo costo del mantenimento del patrimonio naturale nazionale.
Infatti, a seguito del trasferimento, i beneficiari sono tenuti, non solo a rispettare alcuni obblighi di diritto ambientale, ma sono anche obbligati ad assumere i costi relativi al trasferimento, le spese per la gestione e i rischi connessi ai siti contaminati. Del resto tali enti privati sono in grado di generare entrate, attraverso contratti di locazione per la caccia e la pesca, le vendite di legname provenienti dalle attività di manutenzione delle foreste e il turismo. Ma, nel caso in cui i ricavi superano i costi, il saldo dovrà essere rimborsato al governo federale.
Inoltre, la Germania ha previsto un sostegno finanziario a grandi progetti di tutela dell’ambiente. Progetti che possono essere proposti da qualunque soggetto interessato, congiuntamente al Land competente, ma che solo gli enti statali o le organizzazioni di tutela dell’ambiente possono gestire. Il sostegno accordato dal governo federale non può eccedere il 75% dei costi ammissibili del progetto e i Länder o i gestori del progetto possono completare il saldo delle spese. Ma, in ogni caso, il 10% deve restare a carico del gestore che dà l’attuazione al progetto.
Nel 2009 la Commissione ha deciso che le misure tedesche costituiscono effettivamente aiuti di Stato, anche se compatibili con il mercato comune. Di conseguenza la Germania ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale allo scopo di ottenere l’annullamento della decisione della Commissione. Perché, secondo lo Stato, la Commissione ha considerato le organizzazioni di tutela dell’ambiente – le quali non perseguirebbero uno scopo economico e avrebbero ad oggetto un’attività di interesse generale – come delle imprese ai sensi del diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato affermando ingiustamente che le misure conferiscono loro un vantaggio.
Ma, secondo il Tribunale, sebbene l’attività di tutela dell’ambiente – oggetto delle misure – abbia carattere esclusivamente sociale e non costituisca un’attività economica, la Commissione ha correttamente rilevato che le organizzazioni ambientali si occupano di altre attività. Ossia di attività che hanno carattere economico e rispetto alle quali le organizzazioni devono essere considerate come imprese. Infatti, con le attività autorizzate come la vendita di legname, l’affitto per caccia e pesca e il turismo, sono offerti direttamente prodotti e servizi su mercati concorrenziali. Con tale offerta è perseguito un interesse distinto e separato rispetto all’obiettivo esclusivamente sociale di tutela dell’ambiente. Dunque, dal momento che le organizzazioni di tutela dell’ambiente si trovano in concorrenza con operatori che perseguono uno scopo di lucro, il fatto che esse offrano i loro beni e servizi senza scopo di lucro non ha rilevanza.
Inoltre la messa a disposizione gratuita di terreni che consentono uno sfruttamento commerciale configura un vantaggio per le organizzazioni di tutela dell’ambiente: favorisce le organizzazioni rispetto ad altre imprese attive nei settori interessati che dovrebbero investire in terreni per poter esercitare le stesse attività economiche.
In conclusione la necessità di tener conto delle esigenze relative alla tutela dell’ambiente, non giustifica l’esclusione di tali misure selettive dal campo di applicazione del diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato.