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Ecoreati, da oggi la legge è in vigore: le novità

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Ieri è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, oggi la legge sugli ecoreati (che abbiamo già ampiamente commentato su queste pagine) è entrata in vigore. La nuova legge modifica il Codice penale: introduce nel libro II del codice penale un nuovo titolo, il Titolo VI-bis “Dei delitti contro l'ambiente”. Prevede cinque fattispecie di delitti contro l'ambiente: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale radioattivo, impedimento di controllo e omessa bonifica. Stabilisce che le pene previste possano essere diminuite per coloro che collaborano con le autorità (ravvedimento operoso); obbliga il condannato al recupero e - ove possibile - al ripristino dello stato dei luoghi; prevede il raddoppio dei termini di prescrizione del reato per i nuovi delitti; coordina la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di reati ambientali. E introduce la confisca preventiva sui valori ingiustificati rispetto al reddito, in caso di disastro ambientale, traffico di rifiuti e associazione a delinquere.

Se in precedenza il quadro normativo dei reati ambientali era prevalentemente contenuto nel Dlgs 152/ 2006 (il così detto Codice dell'ambiente) che individua reati di pericolo astratto, in genere collegati al superamento di valori soglia e aventi per lo più carattere contravvenzionale oggi con la nuova legge  la tutela dell'ambiente ha nuovi strumenti ossia nuove fattispecie di ecoreati.

Una di queste è il delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis) che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo. Così come punisce chi sempre abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena aumenta quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. La pena varia in base alla gravità della lesione cagionata dal comportamento delittuoso e aumenta in caso il comportamento delittuoso provochi la morte o di una o più persone.

Così come l’inquinamento ambientale – di cui la legge non dà la definizione – anche il delitto di disastro ambientale (art. 452-quater) si caratterizza per l’elemento dell’abusivismo che qualifica la condotta; “Chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da  cinque  a  quindici  anni.”

Per disastro ambientale è da intendersi l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; oppure l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo  con provvedimenti eccezionali; o l'offesa alla pubblica  incolumità  in   ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Anche in questo caso la pena è aumentata se il disastro è prodotto in un'area naturale  protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di  specie  animali  o vegetali protette, la pena e' aumentata.

Comunque, rispetto alle cinque fattispecie, solo il delitto di inquinamento ambientale e il delitto di disastro ambientale possono essere commesse per colpa. In tali casi, le pene per le ipotesi dolose sono diminuite da un terzo alla metà.

Così come i precedenti delitti anche quelli di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies) si caratterizza per una condotta abusiva. Il legislatore, infatti punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro “chiunque abusivamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale ad alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente”. Si tratta di un reato di pericolo per il quale si prevedono aggravanti: la pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento dell'ambiente e se dal fatto deriva un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone.

Il delitto di impedimento del controllo (art. 452-septies), invece, prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni - sempre che il fatto non costituisca più grave reato - per chi negando  l'accesso, predisponendo  ostacoli  o  mutando  artificiosamente  lo  stato  dei luoghi, impedisce, intralcia  o  elude  l'attività  di  vigilanza  e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del  lavoro,  ovvero  ne compromette gli esiti, e' punito con la reclusione da sei mesi a  tre anni.

La legge inoltre punisce con la pena della reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000 chiunque,  essendovi  obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello  stato  dei luoghi.

E' prevista una nuova circostanza aggravante speciale per la commissione dei nuovi delitti contro l'ambiente in forma associativa: sono aumentate fino a un terzo le pene previste dal codice penale, quando l'associazione a delinquere è diretta, in via esclusiva o concorrente, alla commissione di un delitto ambientale e sono aumentate fino a un terzo quando l'associazione mafiosa è finalizzata a commettere un delitto ambientale.

Eleonora Santucci

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