Ets, la Corte di Giustizia europea sulla restituzione delle quote di emissione

[30 Aprile 2015]

Se il gestore di un impianto restituisce un numero di quote di emissione dei gas a effetto serra che a seguito di verifica supplementare e successiva alla comunicazione risulta sottostimato, e dal quale risulta che il numero di quote restituito è insufficiente, non è sottopostoautomaticamente dell’ammenda forfettaria. Per le violazioni di questo tipo spetta agli Stati membri determinare le norme sulle sanzioni applicabili che devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Lo conferma la Corte di Giustizia europea – coerentemente con l’opinione dell’avvocato generale -in riferimento alla domanda sulla interpretazione della direttiva del 2003 (la numero 87 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra). Una domanda presentata nell’ambito di una controversia tra la Bundesrepublik Deutschland, rappresentata dalla Deutsche Emissionshandelsstelle im Umweltbundesamt (Servizio tedesco per gli scambi di quote di emissione presso l’Ufficio federale per l’ambient), e la Nordzucker in merito a una decisione che applica a quest’ultima un’ammenda di 106 920 euro per violazione dell’obbligo di restituire un numero di quote di emissione di gas a effetto serra sufficiente a coprire le sue emissioni dell’anno precedente.

La direttiva del 2003 istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità. Prevede che siano gli Stati membri a determinare le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della direttiva. E allo stesso tempo prevede che gli Stati provvedano affinché il gestore che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce un numero di quote di emissioni sufficiente a coprire le emissioni rilasciate durante l’anno precedente sia obbligato a pagare un’ammenda per le emissioni in eccesso .

L’economia generale della direttiva è basata su una rigorosa contabilità delle quote di emissione dei gas a effetto serra attribuite, detenute, trasferite e cancellate. Detta contabilità è in linea con lo scopo stesso della direttiva: ridurre le emissioni dei gas a effetto serra nell’atmosfera a un livello che impedisca qualsiasi perturbazione antropica pericolosa per il clima.

Se da una parte il legislatore europeo con la fissazione del sistema di scambio delle quota di emissione dei gas a effetto serra cerca di tutelare l’ambiente, con la previsione dell’ammenda predefinita cerca di porre il sistema di scambio al riparo dalle distorsioni della concorrenza derivanti dalle manipolazioni del mercato.

La direttiva 2003, fra l’altro, non prevede altri meccanismi di controllo e non sottopone la restituzione delle quote ad altre condizioni che la dichiarazione di conformità della comunicazione delle emissioni. Peraltro le linee guida confermano (punto 7.4, sesto comma) che “il valore delle emissioni totali di un impianto indicato in una comunicazione delle emissioni riconosciuta conforme è utilizzato dall’autorità competente per controllare se il gestore abbia restituito un numero di quote sufficiente per il medesimo impianto”.

Ciò definisce in modo chiaro e senza ambiguità le esigenze concrete che derivano dall’obbligo di restituzione. Per cui l’applicazione dell’ammenda automatica deve essere circoscritta alle sole violazioni di detto obbligo.

Tale constatazione è pure confermata dal fatto che la direttiva contempla due regimi sanzionatori diversi: quello dell’applicazione automatica dell’ammenda forfettaria e quello dell’applicazione delle sanzioni previste dallo Stato. Sono gli Stati membri a prevedere sanzioni “efficaci, proporzionate e dissuasive” che possono essere inflitte a un gestore che, pur adempiendo all’obbligo di restituzione, non rispetta altri requisiti inerenti al funzionamento del sistema dello scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra. Ciò accade qualora una comunicazione delle emissioni sia stata redatta travisando le regole tecniche oppure qualora la comunicazione non contenga la totalità delle emissioni soggette al sistema.

Certo, il gestore non può escludere che, dopo la restituzione delle quote, le autorità competenti di uno Stato membro possano constatare a seguito di propri controlli supplementari, che la sua comunicazione è viziata da un’irregolarità che pregiudica il numero delle quote da restituire. Tuttavia l’applicazione automatica dell’ammenda forfettaria sarebbe sproporzionata, dato che il gestore, a condizione che sia in buona fede, non può prevedere con sufficiente certezza il risultato di detti controlli supplementari.