Il pastazzo di agrumi non è un sottoprodotto
[13 Agosto 2013]
Il pastazzo di agrumi (buccia e polpa di arancia residuati dalla loro lavorazione) utilizzato come concime agricolo può essere ancora un rifiuto.
Lo ricorda la Corte di Cassazione penale – con sentenza dello scorso mese la numero 28764 – nella valutazione dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Siracusa. Un’ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo di un’area in agro di Lentini perché ritenuta sede di una discarica abusiva di rifiuti speciali.
Un’ordinanza, però, criticata dal proprietario dell’area. Perché non tiene conto dell’esclusione dalla categoria dei rifiuti di quei prodotti che sono sottoposti alla preparazione per un loro riutilizzo. Perché non qualifica il prodotto rinvenuto nei silos come sottoprodotto. Un’opinione – quella espressa dal proprietario dell’area – basata sulla convinzione diversificazione del processo di riutilizzazione del pastazzo da riutilizzare in parte – quella non essiccata – quale mangime per animali e in parte – quella essiccata – quale ammendante vegetale.
Ma per la Corte va esclusa “la natura di ammendante vegetale semplice del pastazzo di agrumi in relazione alla esistenza di un processo fermentativo, ovvero la natura di ammendante compostato, laddove risulti assente un preliminare processo di trasformazione e stabilizzazione”. Quindi la riutilizzazione come concime agricolo del pastazzo non esclude l’assoggettamento al regime dei rifiuti in quanto rientrante nei residui di produzione e del quale il detentore abbia deciso di disfarsi.
La definizione di sottoprodotto viene riportata dal legislatore italiano nell’ambito del così detto codice ambientale (Dlgs 152/06) il quale, in pochi anni ha subito numerose trasformazioni e modifiche.
Dunque, a seguito della modifica nel 2008 vengono considerati come sottoprodotti le sostanze e i materiali che rispondono a una serie di criteri, requisiti e condizioni. Ovvero “che essi siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; che il loro impiego sia certo fin dall’inizio e integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; che vengano soddisfatti i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che l’impiego di tali sostanze non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; che tali prodotti non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità; che le sostanze o prodotti abbiano un valore economico di mercato”.
Il concetto di sottoprodotto subisce poi un’ulteriore modifica nel 2010 – per effetto delle disposizioni contenute nel Dlgs 205/2010 che inserisce nel Dlgs 152/2006, l’art. 184 bis – per cui si considera sottoprodotto, e non rifiuto, qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfi tutta una serie di condizioni. Per essere sottoprodotto innanzi tutto la sostanza o l’oggetto deve derivare da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto. Deve sussistere la certezza che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso – o di un successivo – processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi. Inoltre, la sostanza o l’oggetto deve essere utilizzato senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale. E deve sussistere la piena legittimità dell’ulteriore utilizzo nel senso che la sostanza o l’oggetto soddisfa per l’utilizzo specifico tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà ad impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
E comunque, ai fini della qualificazione di una sostanza o di un materiale quale sottoprodotto e non rifiuti – sia per le riforme riportate nel 2008 sia per quelle del 2010 – le condizioni previste devono sussistere contestualmente.
È poi necessario – così come è stato sostenuto da questa Corte 2007 – che “… le sostanze o i materiali non siano sottoposti ad operazioni di trasformazione preliminare in quanto tali operazioni fanno perdere al sottoprodotto la sua identità e sono necessarie per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo”. Inoltre, incombe sull’interessato, l’onere di fornire la prova che un determinato materiale sia destinato con certezza e non come mera eventualità, ad un ulteriore utilizzo. Il fatto di essere un sotto prodotto deve essere dimostrato.