Una vittoria del buon senso nella legge di conversione del decreto svuota carceri

Incendi un bosco? Ti aspetta il carcere: finalmente torna la galera per i piromani

Un grande successo per la campagna di Diritto all’ambiente, rilanciata da greenreport.it

[22 Agosto 2013]

E’ stato ripristinato il carcere per i criminali incendiari che bruciano i nostri boschi. La legge di conversione del “decreto svuota carceri” dopo la campagna lanciata da “Diritto all’ambiente” e condivisa da tante associazioni ambientaliste e di categoria, rilanciata da tanti organi di stampa e fatta propria anche da molti parlamentari, ci ripensa e prevede nuovamente l’espiazione della pena detentiva in carcere per chi viene condannato per il reato di incendio boschivo.

Ma vediamo nei dettagli che cosa è successo.

“Diritto all’ambiente” andando a “scavare” tra le pieghe del decreto-legge svuota carceri (D.L. 1° luglio 2013, n. 78) scopre una novità incredibile: è stato eliminato il carcere per i criminali incendiari.  Il 10 luglio 2013 pubblichiamo su queste pagine un articolo di denuncia di questo fatto sconcertante. Vale la pena riportare il testo di tale articolo pregresso per inquadrare nei dettagli la silente ma rilevantissima operazione di modifica apportata sul Codice di Procedura penale che – di fatto – toglieva ogni effetto deterrente e repressivo al reato di incendio boschivo atteso che i criminali incendiari avevano a quel punto la certezza che anche in caso di condanna (alla pena della reclusione per tale gravissimo delitto) non avrebbero scontato in sede di esecuzione della sentenza un solo giorno in carcere ma sarebbero stati affidati ai servizi sociali o –  al massimo – posti agli arresti domiciliari…

Un fatto che noi abbiamo ritenuto – appunto –  sconcertante sotto il profilo della politica di contrasto a tali devastanti crimini ambientali.  Ed abbiamo denunciato questa silenziosa modifica con l’articolo che si riporta in nota.[1]

La nostra presa di posizione viene ripresa e condivisa da un vasto arco di forze sociali, ambientaliste e di categoria oltre che da organi di stampa on line e su carta.

“Greenreport” (autorevole e diffuso quotidiano on line) riporta subito l’informazione con ampio spazio nei titoli di testa. Prendono subito dopo posizione il SAPAF (Sindacato Autonomo Polizia Ambientale Forestale), il WWF Italia, Legambiente, la LAV, L’Associazione Italiana Agenti e Ufficiali di Polizia Provinciale (che hanno tutti anche redatto e diffuso approfonditi e coraggiosi comunicati sul problema, riportati sul nostro sito), e tanti altri organismi. Il movimento di opinione di reazione negativa a tale provvedimento normativo si estende fino a coinvolgere diversi parlamentari di diversa collocazione politica che si impegnano per contrastare tale aspetto del decreto-legge in sede di conversione in legge.

E così poi è stato. In sede di conversione in legge di tale decreto-legge, già nella prima fase di esame vi è stata la decisione condivisa di ripristinare il carcere per gli incendiari. Il testo è infatti subito oggetto di modifica condivisa,  attese anche le emergenti prese di posizione sul punto a livello sociale e sulla stampa.

Ed infatti dopo l’approvazione definitiva della legge di conversione (legge 9 agosto 2013, n. 94, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena – GU Serie Generale n.193 del 19/8/2013) il provvedimento in questione è stato di fatto cancellato e viene ripristinato il carcere per gli incendiari.

Una volta tanto, nel campo ambientale una vittoria del buon senso sulle assurdità di evoluzioni normative.

Tecnicamente, il ripristino della espiazione di pena detentiva in carcere per i criminali incendiari è stato raggiunto in sede di conversione in legge del decreto in questione con una operazione di cesellamento giuridico dei testi di legge che a prima vista non è di facile ed evidente lettura. Vanno infatti letti attentamente il testo della legge di conversione ma anche il testo ufficiale coordinato atteso che in pratica si tratta di una modifica sulla modifica…

Infatti, si è di nuovo operata una modifica del testo del comma 9 lett. a) dell’art. 656 del Codice di Procedura Penale che ha sostituito integralmente la pregressa modifica operata in via originaria dal decreto-legge. Dunque, di fatto, è stata radicalmente rimossa la pregressa modifica e sostituita con quella dettata adesso dalla legge di conversione.  E questa seconda e definitiva modifica del comma 9 lett. a) dell’art. 656 del Codice di Procedura Penale fa salvo adesso il reato di cui all’art. 423/bis del Codice Penale tra i reati per i quali non è possibile accordare le espiazioni di pene diverse dal carcere. Di fatto, per il reato di incendio boschivo in tale punto del Codice di Procedura Penale siamo tornati alla situazione antecedente al contestato decreto-legge originario. Mentre sono attive le altre modifiche che non riguardano comunque i responsabili di incendi boschivi. Per chiarezza, e per evitare equivoci di lettura, si riporta il seguente riassunto schematico.

Comma 9 lett.a) dell’art. 656 del Codice di Procedura Penale pre-decreto legge svuota carceri:

9. La sospensione dell’esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, nonche’ di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o piu’ circostanze tra quelle indicate dall’articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l’aggravante di cui all’articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell’articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni:

(…) 

Come si vede,  il reato di incendio boschivo era tra quelli per i quali non era possibile concedere ai responsabili condannati alla pena della reclusione con sentenza definitiva l’espiazione della pena al di fuori del carcere.

Comma 9 lett. a) dell’art. 656 del Codice di Procedura Penale dopo il decreto legge svuota carceri:

9. La sospensione dell’esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale:

(…) 

Appare evidente che era totalmente scomparso il reato di cui all’art. 423/bis del Codice Penale da tale testo e dunque era stato totalmente eliminato il carcere per gli incendiari in sede di esecuzione della pena.

Successivamente interviene la legge 9 agosto 2013, n. 94 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, la quale azzera tutto questa modifica e su questo aspetti specifico prevede (nel testo coordinato ufficiale pubblicato nella GU Serie Generale n.193 del 19/8/2013):

“3) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

(( a) nella lettera a), le parole da: “624” fino a:  “dall’articolo 625” sono sostituite dalle seguenti: “572,  secondo  comma,  612-bis, terzo comma” e le parole da: “e per i delitti” fino a: “del  medesimo codice,” sono soppresse; )) 

Consegue che si rinnova totalmente la modifica sul testo dell’art. 656 del Codice di Procedura penale e dunque la versione definitiva di tale modifica (oggi vigente) è la seguente: 

Comma 9 lett. a) dell’art. 656 del Codice di Procedura Penale dopo la modifica definitiva apportata dalla  legge 9 agosto 2013, n. 94 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78: 

9. La sospensione dell’esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, nonche’ di cui agli articoli 423-bis, , 572, secondo  comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell’articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

(…)

Come si vede,  il reato di incendio boschivo torna oggi tra quelli per i quali non è possibile concedere ai responsabili condannati alla pena della reclusione con sentenza definitiva l’espiazione della pena al di fuori del carcere.

Ci sembra che questa modifica definitiva sia ragionevole e sensata e conseguente al forte movimento di opinione che si è creato dopo la incredibile cancellazione della pena detentiva in sede di espiazione operata dal decreto-legge originario per i criminali incendiari che oggi – di nuovo – non possono più contare su nessuna benevolenza giudiziaria nei loro riguardi. Una benevolenza procedurale incredibile, oggi azzerata, ma in ordine alla quale resta comunque sempre da chiedersi come (e da chi e per quale motivo) sia stata promossa, atteso che era diretta a beneficio di chi ogni estate devasta il nostro patrimonio boschivo…

A cura di Maurizio Santoloci, Diritto all’ambiente