Informazioni ambientali, un’interpretazione in punta di diritto
[27 Maggio 2015]
Le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati alla società incaricata dell’esecuzione dei lavori di metanizzazione non sono informazioni ambientali. Per cui non è possibile avere tali informazioni attraverso una generica richiesta e senza dimostrare uno specifico interesse.
Lo afferma il Tribunale amministrativo della Campania (Tar) – con sentenza n. 2821 – in riferimento all’istanza presentata dalla conduttrice di un complesso alberghiero che intende accedere ai titoli abilitativi della società incaricata della esecuzione dei lavori per la realizzazione della metanizzazione dell’isola di Procida. Ciò in ragione della circostanza per cui i lavori hanno interessato l’area a confine con il complesso turistico-ricettivo e sulla scorta dell’assunto per cui gli stessi hanno provocato danni gravi e irreparabili consistiti – tra l’altro – in una notevole perdita di clientela oltre che in un rilevante danno all’immagine.
Ma, in riferimento alla richiesta l’amministrazione comunale non ha provveduto espressamente e si è formato il silenzio rigetto.
Il diritto di accesso alle informazioni ambientali non deve essere confuso con il generale diritto d’accesso al pubblico ai documenti amministrativi (garantito dalla legge 241/90) che invece richiede un interesse ben preciso da parte del richiedente.
Ai fini della sussistenza del presupposto legittimante l’esercizio del diritto di accesso ai documenti della Pubblica amministrazione, deve esistere un interesse giuridicamente rilevante del richiedente, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, ma comunque giuridicamente tutelato che non si può identificare col generico e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’attività amministrativa.
Cosa che non accade in caso all’accesso alle informazioni ambientali. Perché chiunque – cittadino e associazione – può richiedere le informazioni ambientali alle autorità che le detengono. E lo può fare senza dimostrare uno specifico interesse e attraverso una richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale.
Secondo le disposizioni sul diritto d’accesso all’informazione ambientale, infatti, l’autorità pubblica ha l’obbligo di rendere disponibile l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che debba dichiarare il proprio interesse. Certo è che la richiesta deve essere di tipo ambientale ossia deve riguardare qualsiasi informazione circa lo stato dell’ambiente (aria, suolo, territorio, siti naturali ecc.), nonché i fattori (sostanze, energia, rumore, radiazioni, emissioni ecc.) che possono incidere sull’ambiente stesso.