L’inquinamento del suolo e le misure di messa in sicurezza di emergenza
[18 Luglio 2013]
L’inquinamento di falda profonda può essere considerato una condizione di emergenza e può consentire l’adozione di interventi di emergenza immediati e mirati per la rimozione delle fonti dell’inquinamento e per evitare la diffusione della contaminazione nel suolo.
Lo ricorda il Tribunale amministrativo regionale della Campania (Tar) – con sentenza 15 luglio 2013, n. 3660 – in riferimento alla questione dell’inquinamento del suolo del sito di interesse nazionale del “Litorale domizio flegreo ed Agro aversano”.
Con due distinti provvedimenti viene richiesto e poi ribadito al titolare di uno stabilimento dedicato alla produzione di resine e di vernici, l’attivazione di idonee misure di messa in sicurezza attraverso “l’emungimento delle acque di falda e il successivo trattamento/smaltimento, al fine di impedire la diffusione della contaminazione a valle idrogeologico dell’area in oggetto e la trasmissione del Progetto operativo di bonifica delle matrici ambientali suolo ed acque sotterranee”.
Ma secondo il titolare dello stabilimento non sarebbe possibile disporre l’attivazione di misure di messa in sicurezza di emergenza proprio perchè si tratterebbe di contaminazioni storiche e, comunque, di fenomeni privi di rischi immediati per la salute e per l’ambiente. Piuttosto, si dovrebbe parlare di piano di caratterizzazione del sito, trasmesso dal soggetto contestualmente alla comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti dell’esistenza di una potenziale contaminazione. Un piano da presentare al fine di determinarne l’entità e l’estensione con riferimento ai parametri indicati nelle concentrazioni soglia di contaminazione (Csc). Insomma si dovrebbe applicare la procedura di analisi del rischio specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (Csr). E nel caso in cui gli esiti della procedura dell’analisi di rischio dimostrino che la concentrazione è superiore ai Csr, il soggetto responsabile dovrebbe sottoporre alla regione il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e se necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.
Il legislatore italiano definisce la messa in sicurezza di emergenza e le condizioni di emergenza che la determinano. La messa in sicurezza è intesa come ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura. Una serie di interventi, dunque, volti a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o dimessa in sicurezza operativa o permanente.
Dunque il legislatore definisce le condizioni di emergenza (articolo 210, comma 1, lettera t) Dlgs 152/2006 ovvero gli eventi al verificarsi dei quali è necessaria l’esecuzione di interventi di emergenza. Come ad esempio: concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute; presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda; contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli; pericolo di incendi ed esplosioni.
Però, il fatto che il legislatore richiami a livello esemplificativo questi quatto casi non esclude la individuazione di altre situazioni che assumono analoga consistenza e gravità. Per cui “non è illogico che un inquinamento della falda profonda sia trattato alla stregua di una condizione di emergenza al fine, se possibile, dell’adozione di interventi immediati o a breve termine mirati a rimuovere le fonti dell’inquinamento e a evitare la diffusione della contaminazione”.
E’ pure vero, però, che in presenza di contaminazioni storiche che necessito di interventi di bonifica, il ricorso a misure di messa in sicurezza di emergenza, debba essere collegato alla necessità di evitare – nell’immediato e al di fuori del percorso procedimentale descritto dal codice ambientale per la bonifica – fenomeni di estensione o propagazione del fenomeno inquinante che generino rischi concreti e imminenti per l’ambiente e la salute.