Inquinanti organici persistenti, l’Ue cerca di adeguarsi alla Convenzione di Stoccolma

[1 Settembre 2015]

L’Ue ha intenzione di vietare la produzione, l’uso, l’importazione e l’esportazione dell’esabromociclododecano (Hbcdd), e quindi propone un nuovo regolamento per adeguarsi alla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Pop) per inserire la sostanza nell’apposito elenco (Allegato I) contenuto nel regolamento europeo del 2004.

La convenzione di Stoccolma fornisce il quadro, basato sul principio di precauzione, volto a garantire l’eliminazione, in condizioni di sicurezza, e la diminuzione della produzione anche non intenzionale e dell’uso di tali sostanze nocive per la salute umana e per l’ambiente. Il suo obiettivo è infatti quello di limitare l’inquinamento causato dai Pop. Per questo definisce le sostanze interessate, nonché le norme relative alla produzione, importazione ed esportazione di tali sostanze, e il regolamento del 2004 (il numero 850) recepisce per l’Europa tali principi.

Del resto i Pop sono sostanze chimiche persistenti dotate di alcune proprietà tossiche e che, contrariamente ad altri inquinanti, resistono alla degradazione. Sono particolarmente nocivi per la salute umana e per l’ambiente: si accumulano negli organismi viventi, si propagano per mezzo dell’aria, dell’acqua e delle specie migratrici, concentrandosi negli ecosistemi terrestri e acquatici.

Dunque, in occasione della sua sesta riunione, la conferenza delle parti della convenzione ha deciso di emendare l’elenco delle sostanze chimiche per le quali è vietata la produzione, l’uso, l’importazione e l’esportazione e per le quali dovrebbero essere adottate misure giuridiche e amministrative volte a eliminare tali sostanze (Allegano A). Il tutto al fine di includervi l’esabromociclododecano (Hbcdd). Tale emendamento conteneva una deroga specifica relativa alla produzione e all’uso della sostanza nel polistirene espanso ed estruso per l’edilizia. Ed entrava in vigore il 26 novembre 2014.

Dal punto di vista europeo, attualmente l’Hbcdd può essere immesso in commercio o usato dopo il 21 agosto 2015 solo se vi è un’apposita autorizzazione o se tale autorizzazione è stata richiesta prima del 21 febbraio 2014 e la relativa decisione è tuttora pendente.

In relazione a ciò la Commissione ha comunicato al depositario della Convenzione che l’Unione poteva accettare l’emendamento dopo il 21 agosto 2015. Ma, visto che tale termine è ora trascorso, l’Hbcdd dovrà essere iscritto nell’allegato I del regolamento del 2004.

Di conseguenza le eventuali autorizzazioni rilasciate per l’uso o l’immissione in commercio dell’Hbcdd dovrebbero essere limitate all’ambito d’applicazione della deroga ossia all’uso della sostanza nel polistirene espanso ed estruso per l’edilizia e la sua produzione a tal fine. Ma, poiché non sono pervenute domande di autorizzazione per tale uso nell’Unione questo utilizzo non dovrebbe essere più consentito.

Inoltre, in Europa dovrebbe essere attuata la prescrizione prevista dalla Convenzione relativa etichettatura. Per cui il polistirene espanso ed estruso contenente Hbcdd può essere agevolmente identificato durante l’intero ciclo di vita mediante etichettatura o altri mezzi.

Oltre a ciò, l’Ue stabilisce e fissa – ai fini di una maggiore efficacia nell’applicazione pratica ed attuazione coerente all’interno dell’Unione del divieto – una soglia limite per l’Hbcdd presente sotto forma di contaminante in tracce presenti non intenzionalmente in sostanze, preparazioni e articoli. Al fine di tener conto degli sviluppi tecnici, la soglia limite deve essere riesaminata dalla Commissione entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento in vista di un abbassamento della stessa.