Niente Via su un progetto? Anche il singolo cittadino può contestare la decisione

[22 Aprile 2015]

Il singolo cittadino deve poter contestare la decisione amministrativa di non effettuare una valutazione di impatto ambientale (Via) di un progetto. Lo afferma la Corte di Giustizia europea in riferimento alla domanda sollevata dal giudice austriaco; una domanda presentata nell’ambito di una controversia tra una singola cittadina, da un lato, e l’Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten (Uvk), l’EMA Beratungs-und Handels GmbH (Ema) e il Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend (Ministro dell’Economia, della Famiglia e della Gioventù), dall’altro, in merito a una decisione di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di un centro commerciale su un terreno adiacente a un fondo di proprietà della signora.

E’ la convenzione di Aarhus che disciplina l’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale. E’ la direttiva del 2005 (la numero 2005) che recepisce la convenzione e che dunque prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale. Mentre è la direttiva del 2011 che disciplina la Via. In particolare, stabilisce che gli Stati provvedano – in conformità al proprio ordinamento giuridico in materia – affinchè i membri del “pubblico interessato” che vantino un interesse sufficiente o, in alternativa, che facciano valere la violazione di un diritto – nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto – possano proporre ricorso contro decisioni, atti e omissioni soggetti alle disposizioni della direttiva per contestarne la legittimità sostanziale o procedurale.

La direttiva definisce che cosa si debba intendere per “pubblico interessato”: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia di Via o che ha un interesse in tali procedure.

Da ciò ne deriva che non tutte le persone fisiche, giuridiche o le organizzazioni rientranti in tale nozione di “pubblico interessato”, perché soltanto quelle che vantino un interesse sufficiente o, se del caso, che facciano valere la violazione di un diritto sono legittimate ad agire in giudizio. La direttiva, infatti, contempla due ipotesi quanto alle condizioni di ricevibilità dei ricorsi: la ricevibilità di un ricorso può essere subordinata alla sussistenza di un “interesse sufficiente”, oppure alla sussistenza della “violazione di un diritto” a seconda che la normativa nazionale si riferisca all’una o all’altra di tali condizioni.

La direttiva prevede che gli Stati membri determinino ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tale proposito, la convenzione di Aarhus stabilisce che ciò che costituisce interesse sufficiente o violazione di un diritto è determinato “secondo il diritto nazionale, coerentemente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia”.

Ne discende che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità per stabilire ciò che costituisce un “interesse sufficiente” o una “violazione di un diritto”. Una discrezionalità che, però, trova i suoi limiti nel rispetto dell’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia.

Ne consegue che una decisione amministrativa di non effettuare una Via, non può impedire a un singolo facente parte del “pubblico interessato” e che soddisfa i criteri previsti dal diritto nazionale per quanto riguarda l’”interesse sufficiente” o la “violazione di un diritto” di contestare la medesima decisione nell’ambito di un ricorso proposto avverso la stessa oppure avverso una decisione di autorizzazione successiva.