Presupposti e conseguenze per l’inosservanza dell’Aia
[23 Ottobre 2015]
La conseguenza della inosservanza delle prescrizioni dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) può essere non solo la diffida, ma anche la sospensione dell’attività produttiva per un tempo determinato. La sospensione, però, può avvenire “ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all’anno”.
È dunque illegittimo il provvedimento dal quale non si evince la sussistenza dei presupposti per sospendere l’attività. Lo ricorda il Tribunale amministrativo della Basilicata – con sentenza 609 – in riferimento alla sospensione delle attività relative al forno a tamburo rotante presente nel impianto di termovalorizzazione sito nel comune di Melfi. Una sospensione che secondo la società che gestisce l’impianto non è legittima in quanto non sussiste né la situazione di pericolo né di danno per l’ambiente.
E’ il codice ambientale (Dlgs 152/2006) che disciplina l’Aia, il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni. Ed è sempre il codice ambientale che in caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite con Aia prevede la soluzione della diffida, demandando la più grave misura della sospensione temporanea e la chiusura.
Infatti, l’autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni: alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità, alla diffida e contestuale alla sospensione dell’attività autorizzata per un tempo determinato, “ove si manifestino situazioni di pericolo per l’ambiente”. Fino ad arrivare alla revoca dell’Aia e alla chiusura dell’impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l’ambiente.
Il legislatore, nel solco del principio di proporzionalità, ha infatti previsto un sistema di gradualità delle sanzioni, allo scopo di adeguare i provvedimenti da adottare alla gravità della situazione concretamente accertata da parte dell’autorità competente.