Reach, arriva il formato per la trasmissione delle informazioni
[11 Luglio 2016]
Con decisione di esecuzione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, al fine di garantire che le informazioni trasmesse alla Commissione dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche corrispondano a uno standard adeguato, l’Ue stabilisce un formato da utilizzare per la loro comunicazione.
Con tale documento l’Ue specifica gli esatti periodi di riferimento per la trasmissione di informazioni all’Agenzia per garantire chiarezza e coerenza.
È il regolamento Reach che istituisce l’Agenzia europea per le sostanze chimiche. Tale organo svolge un ruolo di coordinamento tecnico-scientifico delle attività dal regolamento Reach e organizza una banca dati per raccogliere e gestire i dati forniti dall’industria attraverso la registrazione delle sostanze. E’ invece il regolamento del 2012, quello sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose, che prevede la trasmissioni delle informazioni da parte degli Stati membri e l’agenzia alla Commissione ogni tre anni. Le informazioni riguardano il funzionamento delle procedure definite nel regolamento, incluse quelle sui controlli doganali, sulle eventuali violazioni, sulle sanzioni e sulle misure correttive, a seconda dei casi.
La Commissione, poi, redige una relazione ogni tre anni sullo svolgimento delle funzioni che rientrano nella sua competenza e la inserisce in una relazione riassuntiva che integra le informazioni trasmesse dagli Stati membri e dall’agenzia. Una sintesi di tale relazione, che è pubblicata su Internet, è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.
Del resto il Reach cerca di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, nonché la libera circolazione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati e articoli, rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione.
Tali obiettivi così come il funzionamento efficace del mercato interno delle sostanze può essere ottenuto soltanto se le prescrizioni ad esse applicabili non differiscono in modo rilevante da uno Stato membro all’altro. La legislazione dunque deve essere ravvicinata tenendo sempre presente la necessità di assicurare un elevato grado di protezione della salute umana e di tutela dell’ambiente.
Quindi dovrebbero essere applicate in modo non discriminatorio, sia che gli scambi commerciali delle sostanze avvengano nel mercato interno, sia che abbiano luogo a livello internazionale, in conformità agli impegni internazionali della Ue.