Sovvenzioni agricole, dalla Corte Ue ok anche per le zone di sicurezza degli aeroporti
[3 Luglio 2015]
La superficie agricola delle zone di sicurezza degli aeroporti che sono sottoposte a regole e restrizioni particolari, è ammessa al regime di sostegno diretto previsto dalla politica agricola comune a due condizioni. L’agricoltore che sfrutta la superficie deve disporre di un’autonomia sufficiente nell’utilizzazione della medesima, ai fini dell’esercizio della sua attività agricola, e deve essere in grado di svolgere l’attività sulla superficie, nonostante le restrizioni derivanti dall’esercizio di un ulteriore attività non agricola sulla stessa.
Lo afferma la Corte di Giustizia europea che con sentenza di ieri conferma l’opinione dell’avvocato generale Nils Wahl sulla questione sollevata dal giudice danese. Una questione riguardante la controversia tra le autorità danesi e un agricoltore affittuario delle zone di sicurezza che si trovano intorno alle piste di atterraggio e alle piste di rullaggio e di arresto dell’aeroporto di Aalborg e della base aerea di Skrydstrup. Zone usate per la coltivazione di erba destinata alla produzione di foraggio. Zone per cui l’agricoltore godeva per il 2005 degli aiuti assegnati dall’Agenzia per il settore alimentare.
Ma in esito a una revisione del registro danese degli appezzamenti, alcune superfici dichiarate dall’agricoltore nell’ambito del regime di pagamento unico sono state ridotte, ovvero radiate da tale registro, con una riduzione pari a166,48 ettari per l’aereoporto di Aalborg e a 218,03 ettari per l’aereoporto di Skrydstrup, adducendo come motivazione che le zone di sicurezza non possono essere considerate come superfici ammissibili all’aiuto di cui trattasi.
L’agricoltore ha presentato reclamo contro tale decisione dinanzi all’ufficio reclami presso il Ministero delle Risorse alimentari, agricole e della pesca che, però, ha confermato la decisione dell’agenzia per il settore alimentare.
Per questo il giudice danese chiede alla Corte di giustizia europea quale sia la corretta interpretazione del termine “ettaro ammissibile” e, più precisamente, i parametri per determinare i terreni che possono o meno costituire superfici ammissibili alle sovvenzioni agricole ai sensi della normativa dell’Unione rilevante.
Il regolamento del 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune, introduce una nuova forma di regime di sostegno al reddito degli agricoltori.
Il sostegno nell’ambito del regime di pagamento unico secondo il regolamento è erogato agli agricoltori previa attivazione di un diritto all’aiuto per ettaro ammissibile. Dove per “ettaro ammissibile” si intende qualsiasi superficie agricola dell’azienda “utilizzata per un’attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, utilizzata prevalentemente per attività agricole”.
Dunque per poter essere ammissibile all’aiuto, la superficie deve essere una superficie agricola, fare parte dell’azienda dell’agricoltore ed essere utilizzata per attività agricole o, in caso di uso concorrente, essere utilizzata prevalentemente per siffatte attività.