Sull’autorizzazione allo scarico delle imprese e il potenziale pericolo per la salute pubblica
[1 Giugno 2016]
Il Comune non può sospendere l’autorizzazione allo scarico senza indicare chiaramente le ragioni di potenziale pericolo per la salute pubblica. Lo ricorda il Tribunale amministrativo della Sicilia (Tar) – con sentenza n. 1248 – in riferimento al caso di una ditta che svolge, all’interno di alcuni locali a Sciacca, l’attività di produzione dei vini e di vendita al dettaglio.
Una ditta che contesta sia il diniego all’autorizzazione allo scarico dei reflui derivanti dall’attività di acquisizione, stoccaggio, affinamento e commercializzazione dei vini e sia la conseguente ordinanza sindacale di immediata sospensione dell’attività di vendita, disposta dal Comune di Sciacca.
Nell’ordinanza si dispone, tra le sanzioni astrattamente applicabili, quella più grave della sospensione, e ciò in ragione della tutela della salute pubblica, senza però che siano chiaramente evincibili le ragioni per le quali l’attività di vendita costituisca un potenziale pericolo per la salute pubblica.
Secondo il Codice ambientale (Dlgs 126/2006) in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico l’autorità competente procede, secondo la gravità dell’infrazione alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, quando si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente; alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente.
La semplice lettura della norma conferma che la revoca è l’ultimo provvedimento da prendere solo se la situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente è dimostrato. Ne consegue che è illegittima l’ordinanza che disponga la sanzione più grave della sospensione, senza che dimostri le ragioni di potenziale pericolo per la salute pubblica.