Ue e tutela delle acque, quando i progetti sui fiumi non vanno autorizzati
[1 Luglio 2015]
Quando un progetto, come l’incremento di profondità di un fiume navigabile, provoca un deterioramento delle acque di un fiume oppure pregiudica il raggiungimento di un buono stato delle acque, l’autorizzazione alla realizzazione deve essere negata.
Lo afferma la Corte di Giustizia europea con sentenza di oggi, in riferimento all’autorizzazione per la realizzazione di progetti sul fiume Weser in Germania. Si tratta dell’autorizzazione da parte dell’autorità federale competente di approfondire diverse parti del fiume Weser a nord della Germania, per consentire alle navi portacontainer di passare i porti di Bremerhaven, Brake e Brema.
Secondo il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa suprema tedesca) – adita dalla Federazione per l’ambiente e la protezione della natura in Germania – i progetti avranno conseguenze idrologiche e morfologiche per porzioni del fiume. Dunque, interroga la Corte di giustizia europea in merito alla direttiva quadro in materia di acque. Chiede cioè se la direttiva è applicabile alla procedura di autorizzazione di questo particolare progetto o se è limitata a dichiarare semplici obiettivi di programmazione di gestione. E chiede quali siano i criteri decisivi per valutare l’esistenza di un deterioramento delle condizioni di un corpo d’acqua,
La direttiva quadro del 2000 (la numero 60) persegue molteplici obiettivi, quali la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento, la promozione di un utilizzo sostenibile dell’acqua, la protezione dell’ambiente, il miglioramento delle condizioni degli ecosistemi acquatici e la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità. Ma il suo obiettivo ultimo è raggiungere, mediante un’azione coordinata, un “buono stato” ecologico e chimico di tutte le acque comunitarie entro il 2015.
Per questo gli Stati hanno e devono rispettare due obblighi fondamentali, ossia l’obbligo di impedire il deterioramento e quello di miglioramento. Obblighi che non costituiscono solo obblighi di principio, e che si applicano anche a progetti particolari.
Quindi, gli Stati sono tenuti da un lato a impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali e dall’altro a proteggere, migliorare e ripristinare tutti questi corpi idrici superficiali al fine di raggiungere un buono stato entro la fine del 2015.
Per capire quando si possa parlare di deterioramento la Corte dichiara che tale deterioramento risulta certo quando lo stato di almeno uno degli elementi di qualità – indicati dalla direttiva (allegato V) – si degradi di una classe, anche se non si traduce in un deterioramento nella classificazione, nel complesso, del corpo idrico superficiale. Mentre se l’elemento di qualità, ai sensi di detto allegato, si trova già nella classe più bassa, qualunque deterioramento costituisce un “deterioramento dello stato” di un corpo idrico superficiale.