Vas, l’autonomia degli organi consultati deve essere rispettata dalla normativa nazionale

[2 Maggio 2016]

La disposizione nazionale che non garantisce una sufficiente autonomia degli organi consultati all’interno dell’amministrazione competente nell’ambito della valutazione ambientale di piani o programmi (Vas) non può mantenere i suoi effetti, perché contraria alla normativa europea.

Lo afferma l’avvocato generale Juliane Kokott in riferimento alla questione sollevata dal Conseil d’État francese scaturita da un procedimento di verifica di legittimità di norme. Una questione che ha per oggetto la compatibilità della normativa di attuazione francese con la direttiva concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (direttiva Vas). Il Conseil d’État ha accertato che i requisiti della direttiva sull’autonomia degli enti da consultare ai fini della valutazione ambientale non sono stati recepiti correttamente. Ma teme che la carenza di autonomia degli enti consultati nel quadro della Vas possa far rimettere in discussione la validità dei piani e programmi interessati.

La questione relativa agli effetti da attribuire a disposizioni nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione è già stata ampiamente chiarita. Infatti spetta al giudice nazionale, nell’ambito della propria competenza, applicare le norme di diritto dell’Unione e garantire la loro piena efficacia, disapplicando qualsiasi disposizione della legislazione nazionale tale da imporre al medesimo giudice una decisione contraria al diritto dell’Unione. In tal modo trova espressione il primato del diritto dell’Unione. Il giudice nazionale non può sospendere provvisoriamente gli effetti del principio del primato del diritto Ue a favore della normativa nazionale che, in questo caso, non prevede l’autonomia delle autorità preposte alla Vas. Qualora, invece, singoli organi giurisdizionali fossero autorizzati ad attribuire priorità, anche solo in via temporanea, a disposizioni nazionali a scapito del diritto dell’Unione con cui siano in contrasto, la validità unitaria del diritto dell’Unione risulterebbe pregiudicata.

In proposito vige la regola secondo cui solo la Corte e in via eccezionale, può limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione contraria al diritto UE per evitare di rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede.

Inoltre, la stessa Corte può procedere a tale limitazione soltanto nella sentenza stessa che statuisce sull’interpretazione richiesta. Tale principio garantisce la parità di trattamento degli Stati membri e dei singoli rispetto al diritto dell’Unione rispettando, in tal modo, gli obblighi derivanti dal principio della certezza del diritto.