Eolico, la legge regionale della Campania è incostituzionale
Le Regioni non possono fissare limiti di distanza tra le pale
[3 Febbraio 2014]
La Corte Costituzionale, con la sentenza 13 del 30 gennaio 2014 ha dichiarato incostituzionale la legge sull’eolico della Regione Campania 81° luglio 2011, n. 11 – Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici), accogliendo la richiesta del Tribunale amministrativo regionale della Campania riguardante il procedimento tra alcuni privati e la Provincia di Benevento, «per l’annullamento del provvedimento di chiusura del procedimento per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di energia elettrica da fonte eolica di potenza prevista pari a 800/1000 Kw in località Torricella».
I ricorrenti avevano attivato il procedimento amministrativo per richiedere l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto eolico ma la Provincia di Benevento ha negato la concessione il base alla legge regionale che riguarda le distanze tra aerogeneratori. Infatti all’articolo 1 la legge stabilisce che: «1. La Regione Campania, nell’ambito della politica di programmazione energetica, persegue l’obiettivo di coniugare lo sviluppo della produzione di energia da fonte eolica con la conservazione e la tutela del patrimonio naturalistico, storico e culturale del territorio. 2. Per stabilire una griglia di sostenibilità degli impianti eolici, la costruzione di nuovi aerogeneratori è autorizzata esclusivamente nel rispetto di una distanza pari o superiore a 800 metri dall’aerogeneratore più vicino preesistente o già autorizzato, a tutela della necessità di quest’ultimo di usufruire della frequenza del vento, in relazione all’intensità e alla reale capacità di produrre energia».
La legge era stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri davanti alla Corte Costituzionale che con l’ordinanza n. 89 del 2012, dichiarò «Cessata la materia del contendere, essendo intervenuta la dichiarazione di rinuncia al ricorso, da parte dell’Avvocatura generale dello Stato, accettata dalla Regione Campania, a seguito della sopravvenuta abrogazione, a decorrere dal 29 febbraio 2012, dell’impugnata legge reg. Campania n. 11 del 2011 ad opera dell’art. 52, comma 15, della legge reg. Campania n. 1 del 2012».
Ma il Tar fa osservare che «Il termine a partire dal quale la norma doveva cessare di produrre effetti è stato successivamente differito dal 29 febbraio 2012 al 30 giugno 2012 dall’art. 5, comma 2, della legge reg. Campania n. 13 del 2012, approvata in un momento successivo all’adozione dell’ordinanza di cessazione della materia del contendere da parte della Corte costituzionale».
Il Tar Campania dubita della legittimità costituzionale della legge regionale per gli stessi motivi del governo e ritiene che violi l’art. 117, primo e secondo comma, lett. a) della Costituzione «In quanto la prescrizione di una determinata distanza tra aerogeneratori determinerebbe una limitazione alla libertà di concorrenza e inciderebbe negativamente sugli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili prescritti dall’art. 13 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE (sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE). La medesima disposizione violerebbe altresì l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto non rispettosa dei principi fondamentali in materia di produzione di energia dettati dalle linee guida per l’autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, emanato di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), recepite poi dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili 23 aprile 2009, n.1009/28/CE, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE). L’art. 1 della legge regionale impugnata violerebbe, inoltre, l’art 97 Cost., in quanto impedirebbe alla pubblica amministrazione di effettuare le valutazioni più opportune per rendere compatibili le esigenze della produzione di energia con gli altri molteplici interessi che possono concorrere alla scelta delle soluzioni più adeguate. Ad avviso del rimettente, infine, la doppia protrazione nel tempo della efficacia della norma regionale censurata avrebbe determinato una ingerenza del legislatore nella definizione delle liti pendenti, in violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di Strasburgo, con conseguente violazione degli artt. 3, 77, 97, 117 e seg. della Costituzione».
In base alla ricostruzione della legislazione regionale succedutasi nel tempo, e nonostante il fatto che nel frattempo che la legge regionale sull’eolico sia stata abrogata, ma con effetti solo per il futuro La Corte Costituzionale ricorda che «In sintesi, in materia di localizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, alle Regioni è consentito soltanto individuare, caso per caso, “aree e siti non idonei”, avendo specifico riguardo alle diverse fonti e alle diverse taglie di impianto, in via di eccezione e solo qualora ciò sia necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti». Del resto la Corteaveva già affermato che «Il principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, derivante dalla normativa europea e recepito dal legislatore nazionale, “trova attuazione nella generale utilizzabilità di tutti i terreni per l’inserimento di tali impianti, con le eccezioni, stabilite dalle Regioni, ispirate alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti nell’ambito delle materie di competenza delle Regioni stesse. Non appartiene invece alla competenza legislativa della stessa Regione la modifica, anzi il rovesciamento, del principio generale contenuto nell’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003. […].”(sentenza n. 224 del 2012)».
Inoltre, facendo specifico riferimento ad una precedente disposizione di legge della Regione Campania (art. 1, comma 25, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria anno 2010”, che prescriveva il rispetto di una distanza minima non inferiore a 500 metri lineari dalle aree interessate da coltivazioni viticole con marchio DOC e DOCG, e non inferiore a mille metri lineari da aziende agrituristiche ricadenti in tali aree, la Corte aveva già affermato che «Non è consentito alle Regioni, [neppure] in assenza di linee guida approvate in Conferenza unificata, porre limiti di edificabilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, su determinate zone del territorio regionale (sentenze n. 119 e n. 344 del 2010; n. 166 e n. 382 del 2009)» (sentenza n. 44 del 2011).
ùLa Corte Costituzionale conclude che «La giurisprudenza costituzionale ha già chiarito che il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale per individuare “le aree e i siti non idonei” alla installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile ai sensi dell’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 e del paragrafo 17 delle linee guida, non permette in alcun modo che le Regioni prescrivano limiti generali, valevoli sull’intero territorio regionale, specie nella forma di distanze minime, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell’Unione europea». Per questo la legge regionale della Campania «Eccede dai limiti stabiliti dal legislatore statale, perché, prescrivendo che la costruzione di nuovi aerogeneratori deve rispettare una distanza pari o superiore a 800 metri dall’aerogeneratore più vicino preesistente o già autorizzato, impone un vincolo ulteriore da applicarsi in via generale su tutto il territorio regionale, in violazione dei principi fondamentali della legislazione statale».