Respinte tutte le eccezioni di merito contenute nel ricorso
Geotermia, il Tar boccia i comitati su Bagnore 4: c’è effetto Nimby
L'autorizzazione unica è stata annullata per motivi di forma
[22 Gennaio 2014]
Il Tar, tribunale amministrativo della Toscana, con la sentenza (107-2014) si è pronunciato in merito al ricorso presentato dai comitati contro la Valutazione d’impatto ambientale (VIA) e l’Autorizzazione Unica per la realizzazione della centrale geotermoelettrica di Bagnore 4 nel Comune di Santa Fiora, respingendo tutte le eccezioni di merito sollevate e confermando nei fatti l’operato della Regione.
Il Tar ha dovuto però annullare il decreto con cui era stata rilasciata l’Autorizzazione Unica del 21/12/2012 per un vizio procedurale. E’ stata, infatti, ritenuta illegittima l’acquisizione delle integrazioni e la relativa verifica a una delle prescrizioni (la n.17) prima dell'”inizio dei lavori”, anziché prima del rilascio dell’autorizzazione, nonostante che la verifica stessa sia stata puntualmente effettuata e certificata con decreto dirigenziale del febbraio 2013. Un fatto formale dunque e non sostanziale.
Sulla sostanza invece il TAR è stato molto chiaro ed ha rigettato puntualmente tutte le istanze presentate dai comitati sia relativamente all’ipotizzato collegamento tra la falde acquifere, sia riguardo all’impatto di natura sanitaria, sia riguardo alle emissioni in atmosfera.
Il Tar ha inoltre spiegato che non può essere fatto appello al principio di precauzione – come richiesto dai comitati – perchè questo “presuppone la deduzione di validi elementi idonei a contrastare ragionevolmente l’insediamento energetico; diversamente, infatti, si verrebbe a paralizzare ogni utile iniziativa, quale un impianto per la produzione elettrica con fonti rinnovabili (obiettivo peraltro auspicato anche in sede comunitaria) in base a generiche previsioni di rischio, generato dal cosiddetto effetto Nimby”.
In particolare nella sentenza del TAR:
– è stato ritenuto infondato l’asserito collegamento idraulico tra il bacino acquifero del Monte Amiata (falda freatica superficiale ad uso potabile) e la falda geotermica profonda.
– sul tema dell’impatto sanitario il TAR ha fatto proprio quanto concluso da ARS-CNR con lo studio “Stato di salute delle popolazioni residenti nelle aree geotermiche della Toscana”
– ha ritenuto non vero il fatto contestato che non fosse stata effettuata una valutazione cumulativa degli effetti della centrale Bagnore 4 con quelli delle altre centrali geotermiche in esercizio sull’Amiata. Ed è stata bocciata anche la tesi sostenuta dai comitati secondo cui la centrale di Bagnore 3 non sarebbe stata assoggettata al procedimento di VIA;
– è stata ritenuta corretta la valutazione d’incidenza riguardo alla localizzazione della nuova centrale all’interno del SIC Monte Labbro e Valle dell’Albegna, nonché nelle immediate vicinanza del SIC Alto corso del Fiume Fiora e del SIC Cono Vulcanico del Monte Amiata;
– è stata evidenziata la correttezza delle valutazioni compiute dalla Regione sulle emissioni in atmosfera, con particolare riferimento all’ammoniaca.