Impianti rinnovabili, il complesso iter autorizzativo italiano spiegato dall’Ocse

La riforma relativa alle aree idonee è chiamata ad accelerare il ritmo delle installazioni

[23 Gennaio 2024]

L’iter autorizzativo inizia con la presentazione, da parte del produttore di energia elettrica rinnovabile, di una richiesta a Terna, l’operatore del sistema di trasmissione italiano, al fine di predisporre una stima dei tempi e dei costi per la connessione alla rete.

Laddove decida di proseguire dopo aver ricevuto la stima dei costi da Terna, il produttore presenta un progetto che necessita dell’approvazione di Terna. La stima dei tempi e dei costi per la connessione alla rete e l’approvazione del progetto da parte di Terna possono richiedere fino a 240 giorni.

Successivamente all’approvazione rilasciata da Terna, il progetto deve ottenere l’autorizzazione amministrativa, che, in caso di esito positivo, viene concessa dalla Regione interessata al termine di una procedura di autorizzazione unica a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate.

Tale procedura non dovrebbe durare più di 90 giorni, al netto della tempistica prevista per l’emissione della VIA, ove necessaria.

L’autorizzazione di progetti con capacità superiore a una certa soglia (rispettivamente, 30 MW per i parchi eolici e 10 MW per i parchi solari) è necessariamente subordinata al rilascio di una VIA positiva da parte dell’amministrazione centrale. I progetti con capacità inferiore alla soglia stabilita sono sottoposti a screening atto a determinare se la VIA sia necessaria.

Gli iter relativi allo screening, alla valutazione (ove necessaria) e all’autorizzazione finale per tali progetti di dimensioni minori sono di competenza delle Regioni. Per i progetti su scala molto piccola (inferiori, rispettivamente, a 60 kW per l’eolico e a 50 kW per il solare) è necessario soltanto presentare una comunicazione scritta al Comune (Procedura Abilitativa Semplificata – PAS). In assenza di riscontro negativo da parte del Comune entro 30 giorni dalla presentazione della comunicazione, il progetto è considerato autorizzato.

La riforma relativa alle aree idonee è dotata del potenziale per accelerare gli iter autorizzativi

La riforma che coinvolge le aree idonee, adottata nel 2021 ma solo parzialmente attuata, stabilisce che la costruzione di impianti di energia rinnovabile con capacità inferiore a 10 MW in aree idonee può essere autorizzata, secondo il principio del consenso tacito, per il tramite della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).

I progetti caratterizzati da capacità compresa tra 10 MW e 30 MW presentati prima del luglio 2024 sono, invece, soggetti al rilascio di permessi secondo procedure di autorizzazione standard, ma sono esentati dall’ottenimento di una VIA positiva.

Il termine legale per effettuare la VIA e concedere l’autorizzazione è ridotto di un terzo e all’autorità che si occupa delle valutazioni legate alla tutela del paesaggio sono negati poteri di veto. Inoltre, i progetti eolici offshore con capacità inferiore a 50 MW nelle aree individuate dai nuovi piani di gestione dello spazio marittimo non sono soggetti alla VIA.

di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse)