Ricerca geotermica, il Consiglio Regionale revoca i criteri di assoggettabilità

[7 Novembre 2014]

Dopo il parere favorevole espresso all’unanimità dalla Commissione Ambiente della Regione Toscana lo scorso 31 ottobre, il Consiglio Regionale ha approvato a maggioranza il 4 novembre l’annullamento delle precedenti deliberazioni dello stesso Consiglio, relative a criteri e condizioni per l’esclusione della procedura di verifica di assoggettabilità di alcune attività di ricerca mineraria e geotermica.

«L’annullamento –ha spiegato il presidente della Commissione Ambiente, Gianfranco Venturi– è reso necessario dall’entrata in vigore del decreto legge 91/2014 che sostituisce parti del decreto legislativo 125/2006 eliminando la possibilità per le Regioni di determinare criteri di esclusione». Ma andiamo con ordine.

Il Consiglio Regionale della Toscana aveva con propria delibera del giugno 2012, semplificato l’iter amministrativo per le attività di ricerca mineraria e geotermica quando fosse “esclusa la presenza di effetti negativi significativi per l’ambiente”. In pratica nei casi in cui le ricerche fossero indagini “non invasive né distruttive del suolo e del sottosuolo”.

L’allora presidente della Commissione Ambiente e Territorio,Vincenzo Ceccarelli, aveva spiegato che “la delibera cerca di semplificare il procedimento amministrativo senza nulla togliere alla tutela ambientale e alla prevenzione dei danni ambientali”.

Il documento approvato individuava i criteri e le condizioni di esclusione di alcune attività di ricerca mineraria e geotermica dall’obbligo della procedura di verifica di assoggettabilità, sancita dalla Direttiva europea 2011/92, sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati.

La direttiva prevede infatti che per il rilascio dell’autorizzazione ai progetti per i quali si attende un notevole impatto ambientale -in particolare per la loro natura, le loro dimensioni e la loro ubicazione- sia prevista un’autorizzazione ed una Valutazione di Impatto Ambientale. La delibera approvata dal Consiglio interveniva per semplificare questo iter amministrativo nelle attività di ricerca mineraria e geotermica che si sostanziano in indagini non invasive né distruttive del suolo e del sottosuolo. Nel dettaglio, l’atto eliminava lo screening preliminare alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), e cioè la procedura con la quale si decide se un determinato progetto debba essere o meno sottoposto ad un ulteriore iter di indagine, indicando fin da subito che i progetti per i quali può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull’ambiente, si sottraggono alla cosiddetta “verifica di assoggettabilità”, di competenza della Regione. L’esclusione riguardava alcune tipologie di attività esplorative svolte sulla terraferma per la ricerca di risorse geotermiche, di minerali solidi e di acque termali e minerali, se condotte nel rispetto di specifici criteri e condizioni che tengono conto della natura, dimensioni e localizzazione delle attività di ricerca. La deliberazione discendeva dall’applicazione della legge regionale che detta “Norme in materia di VAS, di VIA e di valutazione di incidenza” (L.R. 10/2010) dove è stabilito che per alcune tipologie di progetti, che non ricadano nelle aree naturali protette o nei siti di importanza regionale, il Consiglio regionale provvede a determinare criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.

Con l’approvazione del  decreto legge 91/2014, poi convertito con la L. 116/2014 (dell’11 agosto 2014)  “e fino all’entrata in vigore del decreto ministeriale che definirà criteri e soglie da applicare per l’assoggettamento alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’art. 20 del d.lgs. 152/2006, la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di cui all’allegato IV del d.lgs. 152 viene effettuata dalle Regioni caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti all’Allegato V del d.lgs. 152, a prescindere dalle soglie previste dall’allegato IV dello stesso d.lgs. 152. Tali disposizioni sono contenute all’articolo 15, comma 4, del citato decreto-legge. Inoltre, essendo stato modificato anche l’art. 6, comma 9 del d.lgs. 152/2006, non trova più applicazione l’art. 5 bis della LR 43/1990 relativo alle esclusioni dal comma 1 bis al comma 1 quinquies”.

In altre parole sarà un Decreto Ministeriale a stabilire eventuali esclusioni alla verifica di assoggettabilità alla VIA e nel frattempo le Regioni si adeguano a quanto previsto dalla legge nazionale; ne consegue che dovranno quindi verificare caso per caso se un progetto può essere escluso a tale procedura.