Rinnovabili, gli impianti in zona agricola possono (già) essere limitati

[4 Luglio 2014]

Il favore legislativo per le fonti di energia rinnovabili (Fer) non è senza limiti: i comuni possono esprimere un giudizio di compatibilità dell’impianto di produzione di energia elettrica da Fer in zona agricola.

Lo ribadisce il Tribunale amministrativo della Puglia (Tar) – con sentenza n. 1570 – in riferimento alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica mediante pannelli fotovoltaici di potenza pari a 986 KWp, del Comune di Copertino in particella tipizzata come “E-Agricola-produttiva”.  Un intervento che il Comune di Copertino ha dichiarato “di notevole impatto ambientale ricadente in un’area dalla forte vocazione agricola”. Ha, dunque, sospeso la Denuncia di inizio attività (Dia) – oggi sostituita dalla Scia ossia Segnalazione certificata di inizio attività.

E’ la direttiva europea del 2011 attuata in Italia col Dlgs, 387/2003 che riconosce la necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili. Perché possono contribuire alla protezione dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile, possono creare occupazione locale, possono avere un impatto positivo sulla coesione sociale, possono contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere di conseguire più rapidamente gli obiettivi di Kyoto. Per questo la promozione dell’elettricità prodotta da Fer viene indicata come un obiettivo prioritario. Ciò, però non significa che l’istallazione di impianti da Fer sia illimitata.

Il decreto del 2003, infatti, dispone che gli impianti di produzione di energia elettrica, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici. Ma nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. Da qui ne discende che i Comuni possono esprimere, nell’esercizio della propria discrezionalità in materia di governo del territorio, quel giudizio di compatibilità dell’impianto nelle aree agricole.

Dunque se da un lato i progetti relativi alla realizzazione di impianti da Fer devono prevedere forme di tutela e riparazione tendenti a favorire il sostegno nel settore agricolo (con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio

rurale) mediante accorgimenti o interventi ripristinatori, riparatori o valorizzatori di tali valori, dall’altro, le P.a. comunali hanno il potere discrezionale volto a verificare il corretto inserimento di tali strutture nel rispetto dei fondamentali valori della tradizione agroalimentare locale e del paesaggio rurale.