
Tutto ciò che c'è da sapere sulle Comunità energetiche rinnovabili (Cer), spiegato dal Gse

Il ministero dell’Ambiente ha pubblicato ieri l’attesissimo decreto – in vigore da oggi – che norma l’avvio degli incentivi per le Comunità energetiche rinnovabili (Cer), ovvero i nuovi soggetti giuridici costituibili a partire da un gruppo di singoli soggetti – come famiglie, condomini, Pmi e Comuni – che decidono di autoprodurre, accumulare e scambiarsi energia generata da fonti rinnovabili, nello spirito di una vera comunità e aprendo al contempo realizzazione di nuovi modelli di business.
A gestire i relativi incentivi sarà il Gestore dei servizi energetici (Gse), che è chiamato a valutare i requisiti di accesso ai benefici ed erogherà gli incentivi, e potrà verificare l’ammissibilità anche in via preliminare.
Al contempo il Gse punta ad accompagnare gli utenti nella costituzione delle Cer e, in raccordo col ministero, lancerà una campagna informativa per rendere consapevoli i consumatori dei benefici legati al nuovo meccanismo. Il primo passo è una sintetica guida in 30 punti, che riportiamo integralmente di seguito.
- Cosa è una Comunità Energetica Rinnovabile (CER)?
In una CER l’energia elettrica rinnovabile può esser condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, localizzati all’interno di un medesimo perimetro geografico, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.
- Quale è l'obiettivo di una CER?
- Quali sono gli ulteriori vantaggi per il Paese della diffusione delle CER?
- Come si costituisce una CER?
È poi necessario costituire legalmente la CER, sotto forma di associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro etc, ossia dotare la CER di una propria autonomia giuridica attraverso una qualsiasi forma che ne garantisca la conformità con i principali obiettivi costitutivi. Ogni CER è, pertanto, caratterizzata da un atto costitutivo e uno statuto.
L'adesione alla CER di un consumatore di energia o di un produttore di energia rinnovabile può avvenire nella fase di costituzione legale della CER, ovvero in una fase successiva, secondo le modalità previste negli atti e negli statuti delle stesse CER.
- Le grandi imprese possono far parte di una CER?
- Chi aderisce alla CER ha dei vincoli sulla fornitura di energia elettrica?
- Chi può far parte di una CER?
- Quali tipologie di impianti FER possono far parte di una CER? Solo gli impianti fotovoltaici?
- Quali sono i principali requisiti degli impianti di produzione che possono accedere alle CER?
Tali impianti sono generalmente di nuova costruzione, anche se possono far parte di una CER impianti già realizzati, purché entrati in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D.lgs. 199/2021) e comunque successivamente alla regolare costituzione della CER. Inoltre, ai fini dell'accesso ai benefici previsti dal Decreto di incentivazione, gli impianti non devono beneficiare di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica.
- Esiste un vincolo relativamente alla posizione geografica dei produttori e dei consumatori membri della stessa CER ai fini dell’accesso agli incentivi?
- Come posso verificare il suddetto vincolo geografico della medesima cabina primaria di appartenenza?
Attraverso la mappa è possibile: avere una informazione grafica, basata su geolocalizzazione, dell’area sottesa ad una medesima cabina primaria; verificare il codice della cabina primaria di una determinata posizione geografica individuata dall’indirizzo e CAP.
È possibile consultare la mappa al seguente link https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/mappa-interattiva-delle-cabine-primarie
- Quali sono gli incentivi statali previsti per la costituzione delle CER?
Una tariffa incentivante sull'energia prodotta da FER e autoconsumata virtualmente dai membri della CER. Tale tariffa è riconosciuta dal GSE - che si occupa anche del calcolo dell'energia autoconsumata virtualmente - per un periodo di per 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER. La tariffa è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della taglia dell'impianto e del valore di mercato dell'energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista una ulteriore maggiorazione fino a 10 €/MWh in funzione della localizzazione geografica. (Per informazioni dettagliate sulla valorizzazione economica della tariffa incentivante si rimanda al successivo punto 12);
Un corrispettivo di valorizzazione per l'energia autoconsumata, definito dall'ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Tale corrispettivo vale circa 8 €/MWh (Per informazioni dettagliate sulla valorizzazione economica di tale corrispettivo si rimanda al successivo punto 13).
Inoltre, tutta l'energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia è possibile richiedere al GSE l'accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato.
Infine, per le sole CER i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell'investimento, a valere sulle risorse del PNRR. (Per informazioni dettagliate su tale contributo in conto capitale si rimanda al successivo punto 15).
- Quanto vale la tariffa incentivante riconosciuta dal GSE?
- Tariffa incentivante = Parte fissa + Parte variabile. La parte fissa varia in funzione della taglia dell'impianto, la parte variabile in funzione del prezzo di mercato dell'energia.
potenza < 200 kW 80€/MWh + (0÷40€/MWh)
200 kW < potenza < 600 kW 70€/MWh + (0÷40€/MWh)
potenza > 600 kW 60€/MWh + (0÷40€/MWh)
La tariffa incentivante si riduce nella parte fissa all'aumentare della potenza degli impianti, mentre la parte variabile oscilla tra 0 e 40€/MWh in funzione del prezzo dell'energia (al diminuire del prezzo di mercato dell'energia la parte variabile aumenta fino ad arrivare al massimo a 40€/MWh).
Inoltre, al fine di tener conto della minor producibilità degli impianti fotovoltaici installati nelle Regioni centro settentrionali rispetto a quelli posizionati nel Regioni del Sud Italia, sono previste le seguenti maggiorazioni tariffarie:
- +4 €/MWh, per le regioni del centro Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo);
- +10 €/MWh per le regioni del nord Italia (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto).
- A quanto ammonta il corrispettivo di valorizzazione ARERA per l’energia condivisa?
- Cosa si intende per energia autoconsumata virtualmente?
L'energia elettrica autoconsumata è determinata dal GSE, quindi senza nessun onere per i membri della comunità, sulla base delle misure trasmesse automaticamente dai distributori di energia al GSE.
Per ciascuna ora il GSE verificherà a quanto ammonta l'energia prodotta da tutti gli impianti facenti parte di una medesima CER e a quanto ammonta l'energia prelevata da ciascun consumatore della CER. L'energia autoconsumata sarà quindi pari al minor valore tra questi due somme di energia.
- Quali sono le modalità di richiesta di accesso alla tariffa incentivante e al contributo ARERA?
- Chi può beneficiare del contributo in conto capitale del PNRR?
- A quanto ammonta il contributo PNRR?
- Quali sono le modalità di richiesta di accesso al contributo PNRR?
- Quali sono le spese ammissibili per il calcolo del contributo PNRR?
Le ultime quattro voci di spesa di cui sopra sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso a finanziamento.
- Posso richiedere il contributo PNRR per un impianto fotovoltaico oggetto di un contratto di leasing finanziario?
- È possibile cumulare la tariffa incentivante con il contributo PNRR o altri contributi Regionali/provinciali in conto capitale?
- È possibile cumulare la tariffa incentivante ed il contributo PNRR con il “Superbonus”? E se invece ho beneficiato delle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia al 50%?
È invece possibile ottenere la tariffa incentivante nel caso si sia fruito delle detrazioni fiscali al 50% per ristrutturazioni edilizie (previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). Tali impianti però non possono accedere ad altri contributi in conto capitale, compreso quello previsto dal PNRR.
- Nel caso in cui si ottiene il contributo PNRR o altro contributo, è prevista una riduzione della tariffa incentivante?
- È possibile inserire in una CER un sistema di accumulo?
- Una colonnina per la ricarica di veicoli elettrici può appartenere a una CER?
- Un soggetto può appartenere a due diverse CER?
È possibile, tuttavia che uno stesso soggetto possa appartenere a due diverse CER con distinte utenze di consumo o impianti di produzione nella propria titolarità.
- Cosa è un Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile?
- I centri commerciali possono associarsi come gruppo di autoconsumatori?
- Cosa è un autoconsumatore individuale a distanza?
