Accise ridotte per riscaldamento a gasolio e Gpl in zone svantaggiate, ok dall’Ue

[7 Ottobre 2014]

L’Italia può continuare ad applicare l’aliquote ridotte di accisa sul gasolio e sul Gpl usati come combustibile per riscaldamento d’ambiente in alcune zone geografiche particolarmente svantaggiate. Con decisione di esecuzione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale di oggi l’Ue ha autorizzato il Bel paese a farlo fino al 31 dicembre 2018. Perché la misura non causa distorsioni di concorrenza, non ostacola il funzionamento del mercato interno e non è incompatibile con la politica unionale in materia di ambiente, energia e trasporti.

L’Unione europea ha elaborato un quadro per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. Il sistema comunitario fissa le aliquote minime d’imposta applicabili ai prodotti energetici quando sono usati come carburante per motori, combustibile per riscaldamento o per produrre elettricità. Esso mira a migliorare il funzionamento del mercato interno limitando le distorsioni della concorrenza tra gli oli minerali e gli altri prodotti energetici. E in linea con gli obiettivi del protocollo di Kyoto, promuove un uso più efficiente dell’energia per ridurre la dipendenza dai prodotti energetici di importazione e per limitare le emissioni di gas serra. Inoltre, con l’intento di proteggere l’ambiente, autorizza gli Stati membri a concedere sgravi fiscali alle imprese che adottano misure specifiche per ridurre le loro emissioni. Così come autorizza gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche.

Lo Stato membro, che intenda adottare un provvedimento di questo tipo, ne dà comunicazione alla Commissione, fornendole inoltre tutte le informazioni pertinenti o necessarie. La Commissione esamina la richiesta, tenendo conto, tra l’altro, di considerazioni attinenti al corretto funzionamento del mercato interno, della necessità di garantire una concorrenza leale e delle politiche comunitarie in materia di ambiente, di sanità, di energia e di trasporti.

Quindi le autorità italiane hanno trasmesso ulteriori informazioni e chiarimenti per il rinnovo dell’autorizzazione riconosciuta nel 2008 – visto che la precedente autorizzazione è stata concessa fino al 31 dicembre 2012 – senza modificarne l’ambito d’applicazione territoriale. E la Commissione ha dato il suo parere favorevole.

L’Italia presenta un territorio estremamente eterogeneo, caratterizzato da condizioni climatiche e geografiche diverse. Tenendo conto delle peculiarità del proprio territorio, l’Italia ha introdotto aliquote di tassazione ridotte per il gasolio e il Gpl al fine di compensare in parte i costi di riscaldamento eccessivamente elevati sostenuti dai residenti di alcune zone geografiche.

La differenziazione delle aliquote si basa su criteri oggettivi e mira a porre la popolazione delle zone ammissibili in condizioni paragonabili al resto della popolazione, riducendo i costi di riscaldamento eccessivamente elevati dovuti al rigore delle condizioni climatiche o a una difficoltà di procurarsi il combustibile in tali zone.

Quindi le aliquote ridotte sono applicabili nelle zone geografiche con condizioni climatiche estremamente rigide (ossia i comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000); in quelle con condizioni climatiche rigide abbinate a una difficoltà a procurarsi il combustibile (ossia i comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000) e in quelle con isolamento geografico abbinato a una difficoltà a procurarsi il combustibile nonché al costo di quest’ultimo, come in Sardegna e nelle piccole isole. In quest’ultimo caso l’applicazione delle aliquote ridotte dovrebbe limitarsi fino al completamento della rete di distribuzione del gas naturale nei comuni interessati.