Alcoa, Italia condannata per non aver recuperato gli aiuti di Stato
[17 Ottobre 2013]
L’Italia non ha recuperato gli aiuti di Stato concessi all’Alcoa sotto forma di tariffa agevolata per l’elettricità e quindi è venuta meno ai propri obblighi europei. Lo afferma la Corte di Giustizia europea con sentenza di oggi.
L’Alcoa Trasformazioni srl – la società italiana appartenente al gruppo Alcoa che produce alluminio primario – dal 1996 ha beneficiato di una tariffa agevolata per l’elettricità, grazie a un contratto con il fornitore di energia elettrica (Enel), destinata a due stabilimenti di produzione, uno in Sardegna (Portovesme) e l’altro in Veneto (Fusina).
Inizialmente la tariffa, fissata per un periodo di dieci anni, è stata autorizzata dalla Commissione, perché non esistevano gli estremi per parlare di aiuto di Stato. All’epoca, infatti, si trattava di un’operazione commerciale ordinaria conclusa alle condizioni di mercato.
Successivamente, la tariffa è stata prorogata a due riprese – dapprima fino al giugno 2007, poi fino al 2010 – ma senza essere adattata all’evoluzione del mercato. Addirittura nel 2009, la tariffa viene sovvenzionata da una tassa imposta ai consumatori di elettricità che non corrisponde più alle condizioni del mercato. L’importo equivaleva alla differenza tra il prezzo contrattuale pattuito con il fornitore di energia elettrica (Enel) e il prezzo agevolato.
Secondo la Commissione, però, tali proroghe hanno prodotto un vantaggio all’Alcoa rispetto ai suoi concorrenti, perché le proroghe hanno ridotto i costi operativi della società. Quindi, hanno costituito aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune, aiuti che l’Italia doveva recuperare, interessi compresi. Ma alla data di scadenza prevista per il recupero l’Italia non ha recuperato l’intero aiuto. Al contrario, il procedimento di recupero era ancora aperto dopo la proposizione del ricorso, ossia più di due anni e mezzo dopo la notifica della decisione. Inoltre non ha mai fatto valere un’impossibilità assoluta di esecuzione della decisione. Essa si è limitata a comunicare alla Commissione difficoltà giuridiche o pratiche, nonché la propria intenzione di giungere a una soluzione negoziata con l’Alcoa.
Così, la Commissione, ritenendo che l’Italia non avesse rispettato né l’obbligo d’informazione né l’obbligo di recupero, ha proposto ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia.
Per aiuto di Stato si deve intendere – secondo il diritto europeo – il provvedimento caratterizzato da quattro precise condizioni che devono essere tutte contemporaneamente presenti. Si deve trattare di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali; l’intervento deve poter incidere sugli scambi tra gli Stati membri; deve concedere un vantaggio al suo beneficiario; deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza. Inoltre secondo la giurisprudenza della Corte, affinché dei vantaggi possano essere qualificati come aiuti, devono essere concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e devono essere imputabili allo Stato.
Non solo lo Stato membro destinatario di una decisione che gli impone di recuperare aiuti illegali è tenuto ad adottare ogni misura idonea ad assicurarne l’esecuzione e deve giungere a un effettivo recupero delle somme dovute. Il recupero va effettuato senza indugio e un recupero successivo ai termini impartiti non può soddisfare i requisiti del Trattato.
Secondo costante giurisprudenza, il solo mezzo di difesa che uno Stato membro può opporre a un ricorso per inadempimento promosso dalla Commissione è quello dell’impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione.