Biocarburanti e bioliquidi: criteri e limiti geografici dei terreni erbosi ad elevata biodiversità
[9 Dicembre 2014]
I biocarburanti e i bioliquidi possono beneficiare di sostegno pubblico se non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che nel gennaio 2008 o successivamente presentavano un elevato valore in termini di biodiversità. A meno che si tratti di terreni erbosi non naturali ad elevata biodiversità di cui è dimostrato che la raccolta delle materie prime è necessaria per preservarne lo status di terreno erboso.
Ecco che l’ Ue definisce i criteri e i limiti geografici dei terreni erbosi ad elevata biodiversità. E lo fa con regolamento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi.
Per terreni erbosi, dunque, si deve intendere gli ecosistemi terrestri in cui predomina una vegetazione erbacea o arbustiva da almeno cinque anni continuativi. Il termine include i prati o i pascoli da fieno, ma esclude i terreni utilizzati per altre coltivazioni agricole e i terreni coltivati tenuti temporaneamente a riposo. Esclude inoltre le zone boschive continue tranne si tratti di sistemi agroforestali che includono sistemi di utilizzo del suolo in cui gli alberi sono gestiti insieme alle colture o a sistemi di produzione animale in contesti agricoli. La vegetazione erbacea o arbustiva è considerata predominante quando si estende complessivamente su una superficie più grande della copertura della volta degli alberi.
Per terreni erbosi naturali a elevata biodiversità si deve intendere i terreni erbosi che rimarrebbero tali in assenza dell’intervento umano e che mantengono la composizione naturale delle specie nonché le caratteristiche e i processi ecologici.
Mentre per terreni erbosi non naturali a elevata biodiversità, secondo il legislatore Ue si deve intendere i terreni erbosi che cesserebbero di essere tali in assenza dell’intervento umano (ossia in assenza delle operazioni controllate di pascolo, sfalcio, taglio, raccolta o bruciatura). Terreni che non sono degradati, ossia non sono caratterizzati da perdita di biodiversità a lungo termine causata, ad esempio, da pascolo eccessivo, danni meccanici alla vegetazione, erosione del suolo o impoverimento della qualità del suolo. E terreni che ospitano una grande varietà di specie.
Le direttive del 1998 e del 2009 stabiliscono che i biocarburanti e i bioliquidi possono essere considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi prestabiliti e che gli operatori economici possono beneficiare di un sostegno pubblico solo se rispettano i criteri di sostenibilità fissati in tali direttive.
Le direttive fanno parte del pacchetto legislativo sull’energia e sul cambiamento climatico, che inscrive in un quadro legislativo gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Tale pacchetto incoraggia l’efficienza energetica, il consumo di energia da fonti rinnovabili, il miglioramento dell’approvvigionamento di energia e il rilancio economico di un settore dinamico.