Biocarburanti: Ue approva due sistemi di dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità
[19 Settembre 2014]
L’Ue riconosce il sistema “Trade Assurance Scheme for Combinable Crops” e il sistema “Universal Feed Assurance Scheme”come sistemi di dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti. E lo fa con due distinte decisioni di esecuzione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale di ieri.
Entrambi i sistemi sono applicati nel Regno Unito e comprendono le fasi di commercializzazione, trasporto e stoccaggio delle materie prime di origine agricola dall’azienda agricola fino al primo trasformatore. Ma mentre il primo può coprire le colture combinabili, come i cereali, i semi oleosi e le barbabietole da zucchero il secondo riguarda, oltre le colture combinabili, anche gli ingredienti per mangimi e mangimi composti.
Sono due le direttive che stabiliscono criteri di sostenibilità per i biocarburanti: quella del 1998, la numero 70, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel; e quella del 2009, la numero 28, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
Quest’ultima stabilisce un quadro comune per l’utilizzo di fonti rinnovabili al fine di limitare le emissioni di gas ad effetto serra e di promuovere un trasporto più pulito. Per questo, definisce i piani di azione nazionali e le modalità di utilizzo dei biocarburanti. Fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. Detta le norme relative ai trasferimenti statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all’informazione e alla formazione nonché all’accesso alla rete elettrica per l’energia da fonti rinnovabili. E fissa i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi. Se tali criteri vengono rispettati possono godere di un sostegno finanziario. I biocarburanti e i bioliquidi non devono, comunque, essere prodotti a partire da materie prime provenienti da terreni di grande valore in termini di diversità biologica o che presentano un rilevante stock di carbonio.
Secondo la direttiva la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all’uso di biocarburanti e di bioliquidi presi in considerazione deve essere pari almeno al 35 %. A decorrere dal 1° gennaio 2017 la percentuale di riduzione deve essere portata almeno al 50 %.