Combustibili nucleari, il diritto Ue ammette l’imposta su quelli utilizzati per produrre elettricità
Sentenza della Corte di giustizia europea «L’imposta tedesca compatibile con il diritto europeo»
[4 Giugno 2015]
Nel 2010 la Germania ha adottato una legge che istituisce, per il periodo dal primo gennaio 2011 al 31 dicembre 2016, un’imposta sull’utilizzazione di combustibile nucleare per la produzione commerciale di elettricità. Tale imposta ammonta a 145 euro per ciascun grammo di plutonio 239, di plutonio 241, di uranio 233 o di uranio 235 utilizzato ed è dovuta dai gestori delle centrali nucleari. La legge ha lo scopo di generare introiti fiscali al fine di contribuire, nel contesto di una manovra di bilancio e in applicazione del principio “chi inquina paga”, a ridurre gli oneri sul bilancio federale del necessario risanamento del sito minerario di Asse II, nel quale sono stoccati rifiuti radioattivi provenienti dall’utilizzazione di combustibile nucleare.
La Kernkraftwerke Lippe Ems che gestisce la centrale nucleare Emsland a Lingen in Germania ritiene che l’imposta sui combustibili nucleari non sia compatibile con il diritto dell’Unione. Contesta tale imposta dinanzi al Finanzgericht Hamburg (Tribunale per le cause in materia tributaria di Amburgo, Germania), il quale ha deciso di interrogare la Corte di giustizia.
Nell’ambito dell’ordinamento europeo è la direttiva 2003 che prevede il regime per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. Obbliga gli Stati membri a imporre un’accisa su tali prodotti. Definisce i prodotti energetici annoverando anche l’elettricità ma non il combustibile nucleare. Prevede che siano parimenti assoggettati ad accisa tutti gli altri prodotti utilizzati come carburante, nonché tutti gli altri idrocarburi, esclusa la torba, utilizzati come combustibile. Ed esenta dall’accisa i “prodotti energetici e l’elettricità utilizzati per produrre elettricità”.
Dunque, dal momento che il combustibile nucleare non compare nell’elenco esaustivo dei prodotti energetici fissato dalla direttiva, esso non può rientrare nell’esenzione prevista per alcuni di questi prodotti. Secondo la Corte, tale esenzione non può neppure essere applicata in via analogica.
La direttiva del 2008 sul regime generale delle accise, invece, consente agli Stati membri di applicare ai prodotti sottoposti ad accisa (fra cui l’elettricità) altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme tributarie del diritto dell’Unione applicabili alle accise o all’imposta sul valore aggiunto. Fra tali norme figurano quelle concernenti la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta.
Ma, neppure questa direttiva nega l’esistenza dell’imposta tedesca sui combustibili nucleari. Infatti, dal momento che essa non grava (direttamente o indirettamente) sul consumo di elettricità né su quello di un altro prodotto assoggettato ad accisa, l’imposta tedesca non costituisce né un’accisa sull’elettricità né un’”altra imposta indiretta”. In tale contesto, la Corte osserva in particolare che non consta l’esistenza di un nesso diretto e indissolubile tra l’utilizzazione di combustibile nucleare e il consumo dell’elettricità prodotta nel reattore di una centrale nucleare. L’imposta non può neppure essere considerata come calcolata direttamente o indirettamente sulla quantità di elettricità al momento dell’immissione in consumo di tale prodotto.
Secondo la Corte, inoltre l’imposta tedesca non costituisce un aiuto di Stato vietato dal diritto dell’Unione, dato che non si tratta di una misura selettiva. E non è in contraddizione con il Trattato istitutivo della Comunità europea dell’energia atomica (Trattato Euratom o Ceea). Non si tratta di una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale. Infatti, essa viene applicata non perché il combustibile nucleare attraversa una frontiera, bensì perché esso viene utilizzato ai fini della produzione commerciale di elettricità, senza distinzione quanto all’origine del combustibile. La realizzazione degli scopi del Trattato Euratom non esige dagli Stati membri il mantenimento o l’accrescimento dei loro livelli di utilizzazione di combustibile nucleare e non vieta loro di tassare tale utilizzazione, ciò che avrebbe come effetto di rendere quest’ultima più costosa e dunque meno interessante. Oltre a ciò, a motivo del fatto che essa grava non sull’acquisto di combustibile nucleare, bensì sull’utilizzazione di quest’ultimo, l’imposta tedesca non mette in pericolo l’adempimento del dovere della Ceea di vigilare sul regolare ed equo approvvigionamento degli utilizzatori di questa Comunità in minerali e combustibili nucleari.