Un Consiglio dei ministri al sapor di zolfo
L’Italia ha il suo decreto per la riduzione dei valori nel combustibile marittimo
[11 Luglio 2014]
Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo per la riduzione dei valori limite di zolfo per il combustibile per uso marittimo. Si tratta del decreto di attuazione della direttiva 2012/33/UE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. Un decreto che introduce nell’ordinamento italiano con riferimento ai combustibili usati nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, un limite massimo di tenore di zolfo pari al 3,5%, fatti salvi i limiti più severi previsti per specifiche fattispecie. Un limite generale destinato a ridursi dal primo gennaio 2020 allo 0,5%, anche se – come ricordano gli esponenti di Green Italia Roberto Della Seta e Francesco Ferrante, oggi il limite del 3,5% è «ben più alto di quello previsto ad esempio nel Mar del Nord e di quello che aveva chiesto la commissione Ambiente della Camera».
Del resto le emissioni prodotte dal trasporto marittimo dovute all’utilizzo di combustibili per uso marittimo ad alto tenore di zolfo contribuiscono all’inquinamento atmosferico sotto forma di anidride solforosa e particolato e contribuiscono alla formazione di depositi acidi. Per evitare che le emissioni prodotte dai trasporti marittimi superino presto le emissioni prodotte da tutte le fonti terrestri sono necessarie misure per limitarle allineandosi alle norme sullo zolfo stabilite a livello internazionale e europeo.
L’obiettivo della direttiva europea è, infatti, quello della riduzione delle emissioni di anidride solforosa dovute alla combustione di alcuni combustibili liquidi derivati dal petrolio. Una riduzione ottenuta, appunto, con l’imposizione di limiti al tenore di zolfo come condizione per l’utilizzo di determinati combustibili. Non riguarda, però, i combustibili destinati alla ricerca e sperimentazione; alla trasformazione nell’industria della raffinazione; all’utilizzo nelle navi da guerra e nelle altre navi in servizio militare; all’utilizzo per la sicurezza di una nave o per salvare vite in mare.
Il provvedimento – che è composto da 2 articoli e 2 allegati – modifica e integra il Codice ambientale (Dlgs 152/2006). In particolare modifica tre articoli e un allegato (art. 292 “Definizioni”, art. 295 “Combustibili per uso marittimo”, art. 296 “Controlli e sanzioni” e l’allegato X “Combustibili consentiti” della parte V “Tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera”).
Mentre l’articolo uno introduce i limiti alle concentrazioni di zolfo, i nuovi adempimenti autorizzativi connessi alle sperimentazioni di metodi alternativi di riduzione delle emissioni, gli ulteriori obblighi di comunicazione, l’articolo due del decreto introduce una clausola di invarianza finanziaria per l’applicazione delle norme introdotte e stabilisce che la copertura degli oneri derivanti dalle attività di controllo sui combustibili marittimi – effettuate dagli organi competenti – resti a carico dei soggetti interessati sulla base di apposite tariffe da stabilire con decreto interministeriale.
Dunque dall’attuazione del provvedimento non dovrebbero derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Di fatto le attività attribuite alle pubbliche amministrazioni sono sostanzialmente quelle già previste dalla normativa vigente. Pertanto le competenti amministrazioni provvederanno ai necessari adempimenti con le risorse disponibili.