Energia e gas: la libera concorrenza può essere limitata solo per interesse generale
[23 Ottobre 2013]
La libera circolazione dei capitali che interessano imprese operanti sui mercati dell’energia elettrica e del gas naturale può essere limitata da una normativa nazionale solamente laddove sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale. Deve comunque essere mantenuta una concorrenza non falsata per tutelare i consumatori e deve essere garantita la sicurezza degli approvvigionamenti di energia.
Lo afferma la Corte di Giustizia europea – nella sua sentenza di ieri – in riferimento alla domanda sollevata dal giudice olandese. Una domanda presentata nell’ambito di una controversia tra lo Staat der Nederlanden e la Essent NV, la Essent Nederland BV, la Eneco Holding NV e la Delta NV, società operanti nella produzione, nella fornitura e nella commercializzazione di energia elettrica e di gas sul territorio olandese. Una domanda che riguarda la compatibilità con il diritto dell’Ue (in particolare del Trattato di funzionamento dell’Ue – articolo 345 Tfue) della legislazione nazionale dei Paesi Bassi che prevede il divieto di privatizzazione, il divieto di gruppo e il divieto di attività che possono pregiudicare la gestione della rete.
Secondo la legislazione nazionale quindi un investitore privato non può acquisire o detenere azioni o partecipazioni nel capitale di un gestore di sistemi di distribuzione di energia elettrica e di gas attivo sul territorio olandese (divieto di privatizzazione). Non possono sussistere, inoltre, i legami di proprietà o di controllo tra, da un lato, le società appartenenti a un gruppo a cui appartiene un gestore e, dall’altro, le società appartenenti ad un gruppo cui appartiene un’impresa che produce, fornisce o commercializza energia elettrica o gas sul territorio olandese (divieto di gruppo). Infine, la legge nazionale vieta il compimento da parte di un gestore e del gruppo cui quest’ultimo appartiene di operazioni o attività che potrebbero pregiudicare l’interesse della gestione della rete interessata.
Il Tfue – che insieme al trattato sull’Unione europea costituiscono i documenti su cui è fondata l’Unione – organizza il funzionamento dell’Unione e determina i settori, la delimitazione e le modalità d’esercizio delle sue competenze. Tra l’altro, sancisce il principio di neutralità dei Trattati rispetto al regime di proprietà esistente negli Stati membri secondo il quale gli Stati membri possono legittimamente perseguire l’obiettivo che consiste nell’istituire o mantenere un regime di proprietà pubblico per talune imprese. Ed è proprio in questo principio (contenuto nell’articolo 345 Tfue) che rientra il divieto di privatizzazione. Ma, ciò non comporta l’effetto di sottrarre i regimi di proprietà esistenti negli Stati membri alle norme fondamentali del Trattato tra cui, in particolare quelle di non discriminazione, di libertà di stabilimento e di libertà di circolazione dei capitali.
Per cui – così come dichiara la Corte – il divieto di privatizzazione, comunque, costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali. Una limitazione che però può essere giustificata dalle ragioni sottese alla scelta del sistema di proprietà operata dalla legislazione nazionale. Tali ragioni, dunque costituiscono fattori che possono essere presi in considerazione quali elementi idonei a giustificare la restrizioni, ma la loro valutazione spetta al giudice del rinvio procedere.
Anche il divieto di gruppo e di attività che potrebbero pregiudicare l’interesse della gestione della rete – afferma ancora la Corte – costituiscono restrizioni alla libera circolazione dei capitali, che necessitano di giustificazione.
Dunque gli obiettivi che consistono nel contrastare le sovvenzioni incrociate in senso ampio – compreso lo scambio di informazioni strategiche, nel garantire la trasparenza sui mercati dell’energia elettrica e del gas e nel prevenire le distorsioni della concorrenza – possono mirare a garantire una concorrenza non falsata sui mercati della produzione, della fornitura e della commercializzazione dell’energia elettrica e del gas. L’obiettivo che consiste nel contrastare le sovvenzioni incrociate può garantire un investimento sufficiente nei sistemi di distribuzione di energia elettrica e di gas. Tale obiettivo può mirare ad assicurare, in particolare, la sicurezza degli approvvigionamenti di energia, obiettivo che può essere riconosciuto come motivo imperativo d’interesse generale che giustifica la limitazione della concorrenza.