Energia eolica, quando si può ricorrere all’esproprio di un’area per costruire l’impianto
[1 Ottobre 2014]
Per la realizzazione di un impianto da fonte rinnovabile da energia eolica la procedura espropriativa può essere utilizzabile dal proponente sia per la dimostrazione della disponibilità dell’area su cui insistere le opere connesse (quali, ad esempio, quelle per il passaggio delle linee elettriche per l’allaccio alla Rete Elettrica nazionale), sia per il suolo sui quali istallare gli aerogeneratori.
Lo ricorda il Tribunale amministrativo della Sicilia (Tar) – con la sentenza numero 2260 – in relazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di 22MWp. da realizzarsi a Alcamo (TP) e Partinico (PA) in ampliamento dell’esistente parco eolico “Alcamo”. La Regione, però, non ha considerato il progetto come ampliamento, ma come nuovo impianto. Ha ritenuto, quindi le procedure espropriative non attivabili perché previste solo per le opere relative alla realizzazione delle linee elettriche e non anche per le aree occupate dagli aerogeneratori di un impianto da fonte rinnovabile.
Le linee guida statali del 2010 (Dm 10/9/2010) dispongono che all’istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica, nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, sia allegata la documentazione da cui risulti la disponibilità dell’area su cui realizzare l’impianto e delle opere connesse. Ma mentre prevede che per gli impianti alimentati a biomassa e impianti fotovoltaici, sia necessario allegare tale documentazione, per gli impianti diversi quindi per gli impianti eolici richiede di allegare la documentazione da cui risulti la disponibilità dell’area interessata dalla realizzazione dell’impianto e delle opere connesse ovvero, nel caso in cui sia necessaria la procedura di esproprio, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
Anche il Dlgs del 2003 (“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricita’”), tratta la procedura espropriativa. Ma anche qui la previsione di limiti all’utilizzo della procedura espropriativa per la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile non riguarda quelli eolici. Dispone che “per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto”.
La normativa statale sugli impianti a energie rinnovabili, è improntata a un chiaro “favor” per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La normativa statale costituisce l’attuazione nel nostro ordinamento della direttiva relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità. E come è noto, la Corte Costituzionale ha cassato le leggi di quelle Regioni che – prima dell’adozione delle Linee guida statali ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 – avevano cercato di introdurre artificiosi ostacoli all’installazione degli impianti sul proprio territorio.
Inoltre la materia in oggetto, certamente riconducibile alla “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, è oggetto di legislazione concorrente (ai sensi dell’art. 117 comma terzo della Costituzione); ciò vale anche per la Regione Siciliana, atteso che non risulta percorribile ricondurre detta materia nell’ambito dell’ “industria e commercio” oggetto di competenza legislativa esclusiva regionale ai dello Statuto Regionale (sensi dell’art. 14 comma primo lettera d).