Incidenti nucleari, l’Ue cambia i livelli massimi ammissibili di contaminazione alimentare

[20 Gennaio 2016]

L’Ue stabilisce i nuovi livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica. Con regolamento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea abroga i precedenti regolamenti e prevede la procedura per adottare, e successivamente modificare, i regolamenti di esecuzione che fissano i livelli massimi ammissibili.

Il regolamento si applica ai prodotti alimentari, ai prodotti alimentari secondari e agli alimenti per animali, dove per prodotti alimentari si deve intendere “qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani”. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l’acqua, intenzionalmente incorporata nei prodotti alimentari nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento; mentre per prodotti alimentari secondari si deve intendere “i prodotti alimentari di relativa importanza dietetica che rappresentano soltanto un contributo marginale nel consumo alimentare della popolazione”. E per quelli per animali “qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato all’alimentazione per via orale degli animali”.

A seguito dell’incidente nucleare di Cernobyl del 1986, sono stati immesse nell’atmosfera notevoli quantità di materiali radioattivi che, in numerosi paesi europei, hanno contaminato i prodotti alimentari e gli alimenti per animali, a un livello significativo sotto il profilo sanitario. Sono state adottate misure al fine di garantire che taluni prodotti agricoli siano introdotti nell’Unione soltanto secondo modalità comuni che tutelino la salute dei consumatori, preservino l’unicità del mercato e impediscano deviazioni dei flussi commerciali. Nel 1987 è stato emanato il regolamento 3954 che ha fissato i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva da applicare a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica. I livelli massimi ammissibili così fissati sono ancora in linea con i più recenti pareri scientifici disponibili a livello internazionale. Ma le basi per la fissazione dei livelli sono state riesaminate. Tali livelli si basano su un livello di riferimento di 1 mSv all’anno per l’incremento di dose individuale efficace in caso di ingestione e sul presupposto che il 10 % degli alimenti consumati ogni anno sia contaminato. Tuttavia, per i bambini di età inferiore ad un anno si applicano presupposti diversi.

L’11 marzo 2011 a  seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Fukushima la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone superavano i livelli di intervento per gli alimenti applicabili. Tale contaminazione poteva e può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell’Unione e pertanto sono state adottate misure che imponevano condizioni speciali per l’importazione prodotti alimentari e di alimenti per animali originari del Giappone o da esso provenienti.

Alla luce di ciò l’Ue ha ritenuto necessario istituire un sistema che le consenta, in caso di incidente nucleare o di altro caso di emergenza radiologica che possa dar luogo o che abbia dato luogo a una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, di fissare i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti destinati a essere immessi sul mercato per proteggere la popolazione.

Il regolamento, però, dovrebbe costituire “lex specialis” per quanto riguarda la procedura per adottare, e successivamente modificare, i regolamenti di esecuzione che fissano i livelli massimi ammissibili applicabili di radioattività a seguito di un caso di emergenza radiologica. Quando è evidente che i prodotti alimentari o gli alimenti per animali originari dell’Unione o importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente e che tale rischio non può essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, la Commissione è autorizzata ad adottare misure di emergenza supplementari.

Tuttavia, in casi debitamente giustificati, ogni Stato membro dovrebbe avere la possibilità di chiedere di poter derogare temporaneamente ai livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva di determinati prodotti alimentari o alimenti per animali consumati nel suo territorio. Regolamenti di esecuzione dovrebbero specificare a quali prodotti alimentari e alimenti per animali sono applicabili le deroghe, i tipi di radionuclidi interessati, nonché l’ambito di applicazione geografico delle deroghe e la loro durata.