Lo spalma incentivi per il fotovoltaico va alla Corte Costituzionale
La pronuncia del Il TAR Lazio apre la strada ad una bocciatura?
[24 Giugno 2015]
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dai ricorsi contro lo spalma incentivi del governo Renzi ed ha chiesto alla Corte Costituzionale di esprimersi.
Uno scenario che assoRinnovabili e Confagricoltira avevano già previsto un anno fa, appena iniziarono le prime proteste contro una misura retroattiva che gli operatori delle rinnovabili ritennero subito ingiusta e dannosa per le imprese e per il Paese.
Commentando la decisione del Tar del Lazio, Agostino Re Rebaudengo, presidente di assoRinnovabili, e Mario Guidi, presidente di Confagricoltura, hanno detto: «Siamo fiduciosi che la Corte confermerà l’orientamento del Tar e dichiarerà l’illegittimità costituzionale dello spalma incentivi fotovoltaico. Auspichiamo che il Governo possa subito tornare sui suoi passi e cancellare la norma con l’ormai prossimo Green Act, ripristinando così anche l’immagine e l’attrattività dell’Italia verso gli investitori. La cancellazione della norma risolverebbe anche la procedura arbitrale internazionale che si è aperta con gli investitori esteri».
Nel giugno 2014 il presidente emerito della Corte Costituzionale, Valerio Onida, formulò un parere sulla legittimità costituzionale dello “spalma incentivi” obbligatorio, asserendo che «Un simile provvedimento violerebbe sia le norme costituzionali in materia di retroattività e di tutela dell’affidamento, sia gli obblighi internazionali. Da un lato, la misura in discussione, qualora approvata, si configurerebbe, infatti, come un intervento su rapporti di durata già cristallizzati in contratti di diritto privato (le convenzioni con il GSE), o comunque su decisioni già assunte dai produttori, che hanno effettuato investimenti e contratto oneri in base a previsioni economiche di cui l’aspettativa dell’incentivo è parte determinante. Ciò risulterebbe in contrasto con i limiti costituzionali alla retroattività delle leggi, con il principio – connaturato allo Stato di diritto e riconducibile agli artt. 3 e 41 della Costituzione – di tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti che hanno avviato un’iniziativa energetica, nonché con l’esigenza di certezza dell’ordinamento giuridico. Dall’altro lato, lo “spalma incentivi” apparirebbe in conflitto con gli obblighi internazionali derivanti dal Trattato sulla Carta Europea dell’Energia (reso esecutivo in Italia con la legge 10 novembre 1997, n. 415), e quindi anche con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, poiché violerebbe l’impegno assunto dagli Stati firmatari (tra cui l’Italia) ad assicurare agli investitori “condizioni stabili” oltre che “eque, favorevoli e trasparenti”, per lo sviluppo delle proprie iniziative. Ciò impone che gli investimenti, che devono godere della “piena tutela e sicurezza”, non vengano colpiti da modifiche (in senso deteriore) delle condizioni giuridiche ed economiche in base alle quali sono stati effettuati. I vizi di costituzionalità sussisterebbero anche nell’ipotesi in cui venisse prolungata la durata dell’incentivo, a compensazione della riduzione del suo valore. Secondo l’autorevole costituzionalista, infatti, “un credito non ha lo stesso valore quale che sia il tempo in cui viene soddisfatto».