Malfunzionamenti negli impianti a biogas? Può arrivare la sanzione
[3 Febbraio 2016]
Nei casi di mal funzionamento di un impianto di biogas, la tracimazione degli effluvi zootecnici dalle vasche e la conseguente contaminazione del pozzo vicino può essere sanzionata penalmente. Lo afferma la Corte di Cassazione penale (con sentenza n.3874) in relazione alla condanna inflitta dal Tribunale di Urbino ai titolari di una azienda agricola.
Questi sono stati ritenuti colpevoli del reato di “attività di gestione di rifiuti non autorizzata” (ai sensi dell’art. 256, comma 1, lett. a), dlgs 152/2006) e condannati pagamento di una ammenda di 2.600 euro ciascuno, oltre al risarcimento del danno. Perché hanno effettuato lo smaltimento di rifiuti liquidi sul suolo, nelle acque superficiali ed in quelle sotterranee senza autorizzazione.
Però, secondo i titolari non si tratterebbe di smaltimento rifiuti ma soltanto di mal funzionamento dell’impianto di biogas presente nell’azienda, unica causa del fenomeno inquinante.
Tali doglianze non sono state accolte dalla Corte, che anzi ricorda le dichiarazioni del Tribunale.
Il Giudice ha in primo luogo rilevato che, nel corso di due sopralluoghi era stata riscontrata la percolazione di sostanze fluide derivanti dallo stoccaggio di scarti vegetali (destinati all’impianto biogas) e da reflui zootecnici provenienti dalle stalle (allevamento di bovini e suini).
La sentenza ha poi precisato che la stalla dei suini evidenziava quasi un buco nella parete di collegamento con l’esterno, con conseguente fuoriuscita di liquami. Tanto che anche la contaminazione del pozzo di un vicino poteva ricondursi con sicurezza a tali sversamenti, come risultante dalle analisi chimiche compiute. Da ultimo, il Tribunale di Urbino ha preso in considerazione la deduzione difensiva in punto di precipitazioni atmosferiche, ma ne ha negato il rilievo proprio alla luce della complessità della vicenda e del tempo occorrente a chiuderla, sì da evidenziare che il cattivo funzionamento dell’impianto a biogas non poteva dipendere dalle precipitazioni più o meno abbondanti nel periodo.
I liquami costituiti dalle deiezioni animali per le loro qualità e quantità possono rappresentare un pericolo per l’ambiente e per la salute delle persone. Il pericolo può derivare dallo svolgimento dell’attività zootecnica, per questo richiede la predisposizione di ogni necessario accorgimento volta a evitare sversamenti, anche accidentali, dei liquami prodotti.
Ne consegue che la necessità di adottare tutte le misure preventive, tecniche e organizzative, volte a evitare simili eventi esclude che, per esempio, la fuoriuscita degli effluvi e lo sversamento dei liquidi sul terreno possa costituire un evento imprevedibile determinato da caso fortuito.