Mercato dell’energia e trasporto del gas, in Europa un senso (non) vale l’altro
[6 Giugno 2014]
Uno stato europeo non ha l’obbligo di offrire una capacità virtuale di trasporto di gas in senso inverso a tutti gli operatori del mercato. Lo afferma la Corte di Giustizia europea – con sentenza di ieri – in riferimento alla procedura d’infrazione avviata dalla Commissione contro la Repubblica di Bulgaria.
Secondo la Commissione, lo stato è venuto meno agli obblighi previsti dal regolamento del 2009 relativi alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale perché non ha fornito servizi di trasporto virtuale in senso inverso a tutti gli operatori del mercato. Un’opinione evidentemente non condivisa dalla Corte.
Dal testo, dall’atto introduttivo del ricorso della Commissione emerge che la capacità virtuale di trasporto di gas di una rete risulta dalla compensazione ad opera del gestore di tale rete delle domande di trasporto di gas emesse nelle direzioni opposte. Tale meccanismo di compensazione consente di offrire, parallelamente alla capacità fisica di trasporto, una capacità “virtuale”, nel senso che i volumi considerati di gas non transitano fisicamente in seno alla rete.
Il regolamento europeo – che ha abrogato quello del 2015 – stabilisce norme non discriminatorie per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale. Le stabilisce tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno del gas. Dunque definisce i principi armonizzati riguardanti le tariffe o le relative metodologie di calcolo e l’accesso alla rete – ma non agli impianti di stoccaggio – e l’istituzione di servizi per l’accesso dei terzi.
Stabilisce i principi armonizzati per l’assegnazione della capacità e la gestione della congestione, la determinazione degli obblighi di trasparenza, le regole di bilanciamento e gli oneri di sbilancio, agevolando lo scambio di capacità.
Dunque, viene sancito, l’obbligo di non discriminazione che impone ai gestori non tanto di offrire nuovi servizi, quanto di astenersi da qualsiasi disparità nella fornitura dei loro servizi esistenti.
L’obbligo di offrire servizi sia continui che interrompibili non implica che il gestore sia tenuto a fornire qualsiasi tipo di servizio interrompibile e, più in particolare, una capacità virtuale di trasporto in senso inverso. Fra l’altro il regolamento non sancisce espressamente un tale obbligo.
Sancisce, invece, che la capacità massima in tutti i punti pertinenti sia posta a disposizione dei soggetti operanti sul mercato, nel rispetto dell’integrità del sistema e della funzionalità della rete. Dove per “capacità” si deve intendere “il flusso massimo, espresso in metri cubi normali per unità di tempo o in unità di energia per unità di tempo, al quale l’utente del sistema ha diritto in conformità alle disposizioni del contratto di trasporto”. Una capacità massima che si riferisce unicamente alla capacità fisica dei sistemi di trasporto di gas. Il termine, dunque non pare idoneo a ricomprendere servizi virtuali di trasporto. Così come non lo pare neanche il termine “integrità del sistema” perché anch’esso si riferisce alla capacità fisica di trasporto delle reti. Viene infatti definita dal regolamento come “la situazione che caratterizza una rete di trasporto comprese le necessarie infrastrutture di trasporto in cui la pressione e la qualità del gas naturale restano entro limiti minimi e massimi stabiliti dal gestore del sistema di trasporto, in modo da garantire il trasporto di gas naturale dal punto di vista tecnico”.
E comunque il “ trasporto” viene definito dal legislatore europeo come “il trasporto di gas naturale, attraverso una rete, contenente principalmente gasdotti ad alta pressione, diversa da una rete di gasdotti di coltivazione (“gasdotti upstream”) e dalla parte di gasdotti ad alta pressione usata principalmente nel contesto della distribuzione locale di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, ma con esclusione della fornitura stessa”.