
Modifiche sostanziali a stabilimento di produzione di energia da fonti rinnovabili? Serve l'Aia

Per l‘innovazione impiantistica di uno stabilimento di produzione di energia da biomassa liquida, che comporta anche l’implementazione di una nuova fase lavorativa è necessario richiedere una nuova Autorizzazione integrata ambientale (aia) e non l’autorizzazione unica. Perché si tratta di modifiche “sostanziali” che comportano la variazione delle caratteristiche e del funzionamento dell'impianto, che può avere effetti negativi sull'ambiente.
Lo afferma il Tribunale amministrativo della Campania (Tar) – con sentenza di questo mese n. 1061 – in riferimento al diniego del rilascio dell’autorizzazione unica (quella prevista per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili) per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione energia elettrica, alimentato a biomassa liquida. Una richiesta presentata dalla società proprietaria di uno stabilimento di trasformazione di sottoprodotti di origine animale autorizzato con Aia nel 2009 a Buonabitacolo. Una richiesta per la costruzione e l'esercizio di un impianto dalla potenza di 992,00 KWe, da collocare all’interno dell’opificio industriale esistente, in una porzione dismessa e ricadente all’esterno dei vincoli di tutela paesistico-ambientali, senza ampliamenti, a eccezione di una canna fumaria.
Una richiesta, comunque, rifiutata dalla Provincia di Salerno per due ordini di motivi: la compatibilità paesaggistica dell’intervento e la necessità di richiedere per la realizzazione del nuovo impianto, invece dell’autorizzazione unica, una nuova Aia in relazione alle modifiche da apportare all’opificio esistente. Perché non si tratta “di un modestissimo intervento di opere interne…ma una variante essenziale dell'impianto”.
E’ il codice ambientale (Dlgs 152/2006) che disciplina l’Aia, il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni e che ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività industriali. Tale autorizzazione, infatti contiene in se le misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente “salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale”. Tanto che è un atto che sostituisce, con un unico titolo abilitativo, tutti i numerosi titoli che erano precedentemente necessari per far funzionare un impianto industriale inquinante. Incide quindi sugli aspetti gestionali dell'impianto, piuttosto che su quelli localizzativi e strutturali, tipici della Via.
Dunque, attraverso l’Aia, il legislatore si pone come obiettivo - nell’ambito dell’esercizio di un impianto industriale - il contenimento, non solo delle emissioni nell’ambiente, ma anche il corretto impiego delle materie prime, l’efficienza energetica, il controllo del rumore, la prevenzione degli incidenti, la gestione dei rischi.
Lo stesso codice ambientale inoltre disciplina i casi in cui vi sono modifiche progettate dell'impianto. Le modifiche dovranno essere comunicate dal gestore dell’impianto all'autorità competente, la quale dove lo ritenga necessario, aggiorna l’Aia o le relative condizioni. Ma se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti. Il gestore dovrà inviare una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni.
E le modifiche sono sostanziali quando consistano nella variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero in un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.
