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Pompe di calore, prorogati i criteri Ecolabel

 |  Approfondimenti

L’Ue proroga la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione dell'Ecolabel (il marchio di qualità ecologica UE) alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas. I criteri ecologici di tali prodotti e i rispettivi requisiti in materia di valutazione e verifica sono validi fino al 31 ottobre 2014 (la precedente decisione prevedeva la validità fino al 31 dicembre 2013): è stata infatti pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea di venerdì la nuova decisione che modifica quella 2007.

Al fine di esaminare la pertinenza e l’adeguatezza dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica fissati dalla decisione  è stata condotta una valutazione. E in considerazione della fase in cui si trova il processo di riesame di tale decisione, l’UE ha deciso di prorogare i periodi di validità dei criteri ecologici da essa stabiliti e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica.

Con decisione 2007/742/Ce la Commissione europea, infatti, detta gli standard per apporre il marchio ecologico alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas con una capacità massima di riscaldamento pari a 100kw. Criteri che riguardano le prestazioni energetiche, la riduzione dei rischi per l’ambiente e per l’uomo, le relative informazioni da comunicare ai consumatori.

Criteri che riguardano tutte quelle pompe di calore che concentrano l’energia presente nell’aria, nel terreno o nell’acqua e la trasformano in calore utile al riscaldamento di locali o, mediante il procedimento opposto, al raffreddamento. Per pompa di calore si deve intende un dispositivo o una serie di dispositivi che il fabbricante o l’importatore fornisce al distributore, al rivenditore o all’installatore.

L'Ecolabel – il cui logo è rappresentato da un fiore – è stato istituito nel 1992 ed è uno speciale sistema di certificazione. E’ stato creato sia per aiutare i consumatori europei a scegliere prodotti e servizi più ecologici e più rispettosi dell’ambiente, sia per incentivare i produttori alla realizzazione di beni o di servizi che durante tutto il ciclo di vita garantiscono un minore impatto sull’ambiente.

E’ uno strumento volontario: può essere richiesto dai produttori dei beni appartenenti alle categorie di prodotti per i quali è possibile ottenere la certificazione di compatibilità ambientale europea. Ma non per questo può essere paragonata a una autodichiarazione del fabbricante in quanto l’ottemperanza ai criteri è verificata, certificata e controllata da una terza parte indipendente.

Eleonora Santucci

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