Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili: la Polonia rischia la condanna Ue
[12 Dicembre 2014]
La Polonia rischia di essere condannata dalla Corte di giustizia europea per non aver recepito e/o comunicato le misure di recepimento della direttiva sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. E poiché al momento dell’esame dei fatti, non ha comunicato alla Commissione il recepimento nel diritto interno la direttiva del 2009 l’avvocato generale dell’UE propone alla Corte di condannarla a versare una penalità giornaliera pari a 61 380 euro a decorrere dalla futura sentenza – a condizione che l’inadempimento persista alla data della pronuncia – fintantoché non comunichi alla Commissione le misure che garantiscono il recepimento.
La vicenda trattata dall’avvocato Melchior Wathelet ha inizio con il ricorso della Commissione europea. Secondo la Commissione la Polonia è venuta meno agli obblighi a essa incombenti. E non avendo recepito la direttiva e/o non avendo comunicato le misure di recepimento deve essere condannata al pagamento di una multa.
Quindi tale causa offre alla Corte l’occasione di interpretare, per la prima volta, il nuovo meccanismo introdotto dal Trattato di Lisbona che permette alla Corte di infliggere a uno Stato membro una sanzione finanziaria fin dalla prima condanna per inadempimento dell’obbligo di comunicare le misure di recepimento di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa.
La direttiva del 2009 fa parte del “pacchetto energia e clima”. Un pacchetto nato con l’obiettivo di istituire un quadro normativo che consentisse all’Ue di raggiungere, nel 2020, taluni obiettivi in materia di clima e di energia, ossia una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 20% rispetto al loro livello del 1990, un aumento al 20% della quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia e un miglioramento del rendimento energetico nell’Unione del 20%.
La direttiva che stabilisce un quadro comune per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili, fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sia sul consumo finale lordo di energia che nei trasporti. Detta norme relative ai trasferimenti statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all’informazione e alla formazione nonché all’accesso alla rete elettrica per l’energia da fonti rinnovabili. E determina i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi.
Prevede inoltre che gli Stati membri debbano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro un certo termine (5 dicembre 2010).
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, gli Stati devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla direttiva. Se ciò non avviene sono passibili di ricorso alla Corte non avendo rispettato la normativa europea.