Opere accessorie all’impianto di condizionamento di rifiuti radioattivi e normativa edilizia
[14 Giugno 2013]
Nei confronti del titolo edilizio che autorizza la costruzione di una cabina elettrica indispensabile al funzionamento dell’impianto di condizionamento di rifiuti radioattivi liquidi, non si applicano i termini previsti per il permesso di costruire previsti dal Testo unico in materia edilizia (Dpr 380/2001).
Lo afferma il Tribunale amministrativo del Piemonte (Tar) – con sentenza dello scorso mese – in riferimento alle misure di adeguamento dell’impianto Eurex nel Centro Enea di Saluggia e alla negazione della proroga del permesso di costruire da parte del Comune.
Il Comune di Saluggia ha, infatti, rigettato l’istanza di proroga del termine di ultimazione dei lavori per una nuova cabina elettrica per il mancato inizio dei lavori entro 12 mesi dall’ordinanza del Commissario Delegato per la sicurezza dei materiali nucleari. Un’ istanza presentata dalla Sogin, la società incaricata delle misure di adeguamento dell’impianto Eurex nel Centro Enea di Saluggia agli attuali standards di sicurezza e, in particolare, della realizzazione dell’impianto di condizionamento a mezzo cementazione (impianto Cemex) dei rifiuti radioattivi liquidi sui stoccati.
L’originario titolo edilizio che autorizza la costruzione di una cabina elettrica in quanto “indispensabile al funzionamento degli impianti anch’essa con le caratteristiche di improrogabilità e urgenza di primario interesse pubblico per la tutela della salute della collettività e della sicurezza dello Stato” non prevede, però, termini per l’inizio e per l’ultimazione dei lavori. Inoltre l’organo che lo ha adottato è un’Autorità Statale – il Commissario Delegato per la sicurezza dei materiali nucleari – dotata, di poteri derogatori alle norme del Testo unico in materi edilizia. E ciò in ragione dell’importanza delle opere di messa in sicurezza dei materiali nucleari tanto per la salvaguardia dell’incolumità delle popolazioni residenti nelle vicinanze degli impianti di trattamento di tali sostanze, quanto per l’interesse alla sicurezza dello Stato.
Per tutto questo non sono applicabili i termini prescritti dal testo unico in materia edilizia, in particolare all’art. 15 Dpr 380/2001 che, infatti prevede i requisiti per l’efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire.