Riforma costituzionale, ecco come (ri)cambiano i rapporti tra Stato e enti locali
Torna la centralizzazione: su materie come energia e infrastrutture strategiche decide Roma
[14 Ottobre 2015]
La riforma costituzionale del Ddl Boschi non si limita solo a sancire la fine del bicameralismo perfetto, modifica anche la parte della Costituzione (Titolo V) che regola il rapporto tra Stato e enti locali. Viene infatti profondamente rivisto il riparto di competenza legislativa e regolamentare tra Stato e regioni, oggetto dell’articolo 117 Cost.
Viene cancellata la competenza concorrente – che un po’ di confusione aveva generato dal 2001 a oggi – con una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale. Nell’ambito della competenza esclusiva statale sono introdotte materia nuove e sono enucleati casi di competenza esclusiva, in cui l’intervento del legislatore statale è circoscritto ad ambiti determinati (quali ‘disposizioni generali e comuni’ o ‘disposizioni di principio’) come ad esempio “disposizioni generali e comuni sul governo del territorio”.
Fra l’altro, la materia del governo del territorio – in precedenza attribuita alle regioni – è una delle materie che ha generato incomprensioni tecniche, appesantite anche dal fatto che “la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” (art. 117, 1 comma lettera s) era ed è riservata allo Stato (adesso la dicitura della lettera s è ritoccata “tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo”).
Con l’eliminazione delle “materie concorrenti”, forse, la riforma potrà contribuire ad alleggerire il lavoro della Corte Costituzionale facendo diminuire i ricorsi per incostituzionalità. Anche se nessun elenco – per quanto preciso sia – potrà mai eliminarli del tutto le incomprensioni e i conflitti.
Dagli anni settanta al 2001 (data della precedente riforma) il Titolo V è stato soggetto a numerosi cambiamenti, quasi sempre in un’ottica federalista, che quindi spostava i poteri, decentrandoli dallo stato alle regioni, che di queste modifiche sono state le vere protagoniste.
Adesso con il nuovo Titolo V abbiamo un nuovo spostamento dei poteri, stavolta verso lo Stato: assistiamo a una centralizzazione. Si ha il ritorno in capo allo Stato, come competenza esclusiva, di una ventina di materie strategiche per l’economia e per lo sviluppo territoriale del Paese. Fra queste ritroviamo le “infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza” e la “produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia”.
Una ricentralizzazione, fra l’altro, rafforzata dalla clausola di supremazia che consente alla legge dello Stato, su proposta del governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell’interesse nazionale. Ciò, comunque, non esclude la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l’esercizio della potestà nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva.
Anche i criteri di riparto della potestà regolamentare sono modificati, introducendo un parallelismo tra competenze legislative e competenze regolamentari. La potestà regolamentare spetta infatti allo Stato e alle Regioni, secondo le rispettive competenze legislative (nel sistema vigente invece la potestà regolamentare statale è limitata alle materie di competenza esclusiva, mentre nella materie di competenza concorrente e regionale è riconosciuto il potere regolamentare delle regioni).