Riforma dell’assetto del mercato elettrico: accordo Consiglio e Parlamento Ue

Rendere i prezzi dell’elettricità meno dipendenti dalla volatilità dei prezzi dei combustibili fossili

[14 Dicembre 2023]

Consiglio e Parlamento europei hanno raggiunto un accordo provvisorio per riformare l’ assetto del mercato elettrico dell’Ue (Electricity market design – EMD) e in una nota congiunta spiegano che «La riforma mira a rendere i prezzi dell’elettricità meno dipendenti dalla volatilità dei prezzi dei combustibili fossili, proteggere i consumatori dalle impennate dei prezzi, accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e migliorare la tutela dei consumatori».

La riforma dell’assetto del mercato elettrico propone di «Modificare la normativa pertinente sul mercato elettrico e di migliorare la protezione dell’Unione contro la manipolazione del mercato attraverso un migliore monitoraggio e trasparenza (REMIT)».  Il 14 marzo  la Commissione ha presentato le proposte sulla riforma dell’assetto del mercato elettrico dell’Ue.

Teresa Ribera, terza vicepresidente e ministra per la transizione ecologica e la sfida demografica della Spagna, ha commentato: «Questo accordo è un’ottima notizia, poiché ci aiuterà a ridurre ancora di più la dipendenza dell’Ue dal gas russo e a promuovere l’energia priva di fossili per ridurre le emissioni di gas serra. Grazie a questo accordo saremo in grado di stabilizzare i mercati a lungo termine, accelerare la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e prive di fossili, offrire elettricità a prezzi più accessibili ai cittadini dell’Ue e migliorare la competitività industriale».

Si tratta di una proposta fa parte di una riforma più ampia dell’assetto del mercato elettrico dell’Ue, che comprende anche un regolamento sul miglioramento della protezione dell’Ue contro la manipolazione del mercato attraverso un migliore monitoraggio e trasparenza (REMIT). Un accordo provvisorio sul REMIT è stato raggiunto il 16 novembre 2023.

Il Consiglio e l’Europarlamento hanno dato agli Stati membri la possibilità di sostenere esclusivamente l’acquisto di nuova generazione rinnovabile, laddove le condizioni lo consentano e in linea con i piani di decarbonizzazione degli Stati membri. Quanto ai ui contratti standardizzati volontari, hanno anche concordato di mantenere la loro volontaria per gli Stati membri. L’accordo provvisorio prevede anche una valutazione dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione tra i regolatori dell’energia (ACER) sul mercato dei Power Purchase Agreements (PPA) sulla base delle informazioni provenienti dal database previsto dal regolamento REMIT.

I due colegislatori hanno convenuto di attribuire al Consiglio il potere di dichiarare una crisi energetica, sulla base di una proposta della Commissione. Inoltre, l’accordo provvisorio fornisce i criteri per dichiarare una crisi, relativa al prezzo medio dell’elettricità all’ingrosso o ad un forte aumento dei prezzi al dettaglio dell’elettricità. Per quanto riguarda le misure che gli Stati membri dovranno adottare una volta dichiarata la crisi, entrambe le istituzioni hanno detto che dovranno prendere in considerazione la possibilità esistente di ridurre ulteriormente i prezzi dell’elettricità per i clienti vulnerabili e svantaggiati, sulla base dell’attuale direttiva sull’elettricità. Sono inoltre state inserite disposizioni per evitare indebite distorsioni o frammentazioni nel mercato interno.

Il Consiglio e il Parlamento sono d’accordo per «Rafforzare le misure che gli Stati membri dovranno mettere in atto per proteggere i clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, inclusa l’aggiunta della definizione di povertà energetica accompagnata da un riferimento alla nuova direttiva sull’efficienza energetica che adotta misure adeguate».

i meccanismi di remunerazione delle capacità diventeranno  un elemento più strutturale del mercato elettrico e verrà introdotta una deroga potenziale ed eccezionale all’applicazione del limite di emissione di CO2 per i meccanismi di capacità già autorizzati.

Consiglio ed Europarlamento hanno convenuto di «Stipulare contratti per differenza bilaterali o regimi equivalenti con gli stessi effetti del modello utilizzato quando nei contratti a lungo termine sono coinvolti finanziamenti pubblici sotto forma di regimi di sostegno diretto dei prezzi. I contratti per differenza bidirezionali si applicherebbero agli investimenti in nuovi impianti di produzione di energia basati sull’energia eolica, solare, geotermica, idroelettrica senza serbatoio e nucleare. Le regole per i CfD bidirezionali si applicheranno solo dopo un periodo transitorio di tre anni dall’entrata in vigore del regolamento, al fine di mantenere la certezza giuridica per i progetti in corso. L’accordo provvisorio prevede flessibilità su come  verrebbero ridistribuiti i ricavi generati  dallo Stato attraverso i CfD bidirezionali. I ricavi verrebbero ridistribuiti ai clienti finali e potrebbero anche essere utilizzati per finanziare i costi dei regimi di sostegno diretto dei prezzi o gli investimenti volti a ridurre i costi dell’elettricità per i clienti finali».

L’accordo provvisorio deve ora essere approvato e adottato formalmente da entrambe le istituzioni.