Tar Molise: niente eolico nelle Zone di Protezione Speciale
[9 Luglio 2013]
Non è possibile istallare aerogeneratori non finalizzati all’autoconsumo in aree Zps (Zone di protezione speciale).
Lo ricorda il Tribunale amministrativo del Molise (Tar) – con sentenza della fine dello scorso mese – in riferimento al progetto per la realizzazione di un parco eolico da 18 aerogeneratori per la produzione di energia elettrica in agro del Comune di Roccamandolfi.
Un progetto per cui la Regione Molise ha respinto l’istanza di verifica di assoggettabilità a Via (Valutazione d’impatto ambientale). Perché il parco eolico ricadrebbe all’interno della ZPS “la Gallinola – Monte Miletto – Monti del Matese” e “Monti del Matese”, dove è vietato localizzare impianti eolici ai sensi sia di diposizioni nazionali sia di disposizioni regionali.
Ma per la società interessata alla costruzione dell’impianto le disposizioni sarebbero illegittime perché il divieto generalizzato di realizzare impianti eolici nelle Zps e nelle Iba (important bird area), senza preventiva verifica di incidenza ed eventuale Via si porrebbe in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale dettata in materia di disciplina autorizzativa degli impianti eolici.
Perché dalla normativa comunitaria e da quella nazionale di recepimento emerge il “favor” espresso nei confronti della realizzazione di centrali eoliche, in quanto impianti destinati a produrre energia “pulita”. E perché il legislatore comunitario e nazionale e la stessa Corte di Giustizia non contemplano un divieto assoluto e generalizzato di realizzazione di tali impianti in tali aree ma, tenuto conto degli aspetti di criticità ambientale, li hanno assoggettati a specifiche procedure di Via e incidenza ambientale.
La Corte, però, ha confermato nel 2011 la possibilità di vietare l’installazione di impianti eolici non finalizzati all’autoconsumo all’interno di un sito Natura 2000, a condizione che il divieto sia conforme alle politiche ambientali ed energetiche dell’Unione, che non sia contrario al principio della parità di trattamento e che non vada oltre quanto necessario per realizzare lo scopo perseguito (circostanze che devono essere accertate dal giudice nazionale).
Il decreto ministeriale del 2007 (Decreto del Ministero dell’Ambiente, del Territorio e della Tutela del mare recante “criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (Zsc) e a Zone di protezione speciali (Zps)”), infatti, vieta l’installazione di impianti eolici all’interno delle Zps, a prescindere da qualsivoglia valutazione di incidenza o di impatto ambientale (fatta eccezione per le istanze per le quali, alla data di emanazione del decreto in parola, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione).
E legge regionale richiama espressamente il Dm e si allinea alla disposizione ministeriale prevedendo che le Zps siano da intendersi, sempre e comunque, aree non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere dall’esperimento della Via.
Il Dm del 2007 ha comunque “origine” da una procedura di infrazione preannunciata con parere motivato dalla Commissione europea. Infatti, nel 2006, la Commissione europea ha emesso nei confronti dello Stato italiano, un parere motivato nel quale ha contestato la violazione dell’obbligo di adottare le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire per tutte le specie una varietà e una superficie di “habitat”, nonché misure speciali di conservazione.
Così, la legge Finanziaria 2007, al fine di prevenire ulteriori procedure d’infrazione, ha delegato al Ministro dell’ambiente l’individuazione, mediante decreto, dei criteri minimi uniformi sulla base dei quali le Regioni devono adottare le misure di conservazione delle disposizioni con cui è stata data attuazione alla direttiva habitat da valere anche per le zone di protezione speciale di cui alla direttiva uccelli.
La delega è stata attuata, per l’appunto, con il Dm del 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”.
Dunque se si tiene presente che la materia dell’ambiente è riservata alla competenza esclusiva dello Stato e che il Dm, contenendo misure minime di conformazione dell’ordinamento nazionale a quello comunitario deve essere considerato inderogabile, la legislazione regionale non può introdurre previsioni derogatorie della disciplina statale. Ne discende che le previsioni delle linee guida regionali – nel caso di specie quelle adottate in Molise – sono illegittime quando contravvenendo al disposto del Dm, esentano dal regime vincolistico i procedimenti autorizzatori avviati prima dell’entrata in vigore della legge regionale anziché i soli procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale, “modificando in tal modo la disciplina statale intertemporale e la regola di bilanciamento tra ius superveniens e tutela dell’affidamento posta dal legislatore statale”.