Il Tribunale dell’Ue dice sì agli aiuti di Stato per le centrali a carbone
[3 Dicembre 2014]
L’aiuto alle centrali a carbone nazionali concesso per garantire la sicurezza delle forniture di elettricità della Spagna è un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno. Lo afferma il Tribunale dell’Ue – con sentenza di oggi – che conferma la decisione della Commissione.
La vicenda ha inizio nel 2010, quando il governo spagnolo adotta un provvedimento che obbliga dieci centrali di produzione di energia elettrica a rifornirsi di carbone di origine spagnola per la produzione di energia. Essendo però il prezzo del carbone elevato e superiore rispetto a quello di altri combustibili, per ovviare alle difficoltà di accesso al mercato giornaliero della vendita di elettricità, la Spagna istituisce un “sistema di chiamata prioritaria”. Un sistema per cui l’elettricità prodotta da queste centrali deve essere acquistata in via preferenziale rispetto a quella prodotta dalle centrali che utilizzano carbone importato, olio combustibile e gas naturale o che operano a ciclo combinato.
I proprietari delle centrali che usufruiscono della misura ottengono una compensazione pari alla differenza tra i costi aggiuntivi di produzione sopportati e il prezzo di vendita sul mercato giornaliero dell’elettricità.
Una misura che dalla Commissione è stata identificata come un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno. Perché gli obblighi imposti dalla misura ai proprietari delle centrali beneficiarie corrispondono alla gestione di un servizio di interesse economico generale, giustificato dall’obiettivo di garantire la sicurezza della fornitura di elettricità. Secondo il diritto dell’Unione, le imprese incaricate di gestire servizi di interesse economico generale sono soggette alle regole dei trattati nei limiti in cui l’applicazione di tali regole non ostacoli lo svolgimento della loro specifica missione.
Una decisione, però, contestata dalla società Castelnou Energía – sostenuta anche da Greenpeace – proprietaria di una centrale a ciclo combinato. Perché la misura adottata dal governo spagnolo incide in modo sostanziale sulla sua posizione sul piano della concorrenza. Perché la misura viola diverse disposizioni del diritto dell’Unione sulla tutela dell’ambiente.
Ma secondo il Tribunale e la Commissione le modalità della misura d’aiuto sono indissolubilmente legate all’oggetto dell’aiuto. Quindi, quando la Commissione valuta una misura che non persegue un obiettivo ambientale, non è tenuta a prendere in considerazione le regole dell’Unione sulla tutela dell’ambiente nel contesto dell’esame dell’aiuto e delle modalità ad esso indissolubilmente legate. Il giudice dell’Unione limita la verifica dell’osservanza delle regole diverse da quelle sugli aiuti di Stato alle sole regole idonee a produrre un impatto negativo sul mercato interno, definito come uno spazio senza frontiere interne in cui è garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
Per cui – secondo il Tribunale – il fatto che la misura d’aiuto comporti un aumento delle emissioni di CO2 da parte delle centrali a carbone nazionale e del prezzo dei diritti di emissione non implica un aumento della CO2 complessivamente emessa in Spagna. Le emissioni complessive di CO2 sarebbero rimaste, in linea di principio, entro i limiti corrispondenti agli impegni assunti dalle autorità spagnole, tenuto conto del sistema per lo scambio di diritti di emissione istituito dal diritto dell’Unione. Fra l’altro la misura spagnola implica che la produzione delle centrali a carbone nazionale sostituisca come priorità quella delle centrali che utilizzano olio combustibile e carbone importato (più inquinanti). Quindi, la misura dovrebbe condurre in pratica a sostituire produzioni inquinanti con altre produzioni inquinanti.