Aia, determinate le garanzie finanziarie per rimediare all’inquinamento significativo
[11 Ottobre 2016]
Sono stati fissati i criteri da seguire per determinare l’importo delle garanzie finanziarie da prestare al rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia). È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri il relativo decreto in attuazione alle disposizioni del Codice ambientale (articolo 29, comma 9-septies Dlgs 152/2016).
Il legislatore, infatti ha previsto che, con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare siano stabiliti i criteri che l’autorità competente dovrà tenere in conto nel determinare l’importo delle garanzie finanziarie da prestare alla Regione o alla Provincia Autonoma territorialmente competente, entro 12 mesi dal rilascio dell’Aia. Un importo versato a garanzia dell’obbligo di adottare le misure necessarie a rimediare all’inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee, con sostanze pericolose pertinenti, provocato dall’installazione dell’impianto autorizzato.
Considerato che agli impianti di gestione dei rifiuti sono richieste garanzie finanziarie per le attività di gestione dei rifiuti e in caso di discarica anche per la fase successiva alla sua chiusura, il decreto dispone che queste coprano l’eventuale obbligo di prestare le garanzie finanziarie per rimediare all’inquinamento significativo.
Invece per quanto riguarda le garanzie finanziarie regolarmente prestate per la corretta esecuzione e il completamento degli interventi di bonifica, queste sospendono l’eventuale obbligo di prestare le garanzie finanziarie per rimediare all’inquinamento significativo per le attività condotte sul sito di bonifica per il periodo nel quale sono in essere.
Il calcolo delle garanzie finanziare è commisurato all’efficacia dello strumento scelto. Tra gli strumenti finanziari possibili ce ne sono alcuni che introducono una significativa alea riguardante tempi e effettiva possibilità di escussione delle garanzie.
I criteri scelti dal legislatore per il calcolo fanno riferimento a casi in cui si ricorre a garanzie finanziarie «a prima richiesta e senza eccezioni», in grado di assicurare un’elevata efficacia. Ricadono in tale tipologia, ad esempio, le garanzie finanziarie prestate attraverso cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato e altri enti pubblici – disciplinata con legge 348/1982.
Però, là dove l’Autorità competente ammetta il ricorso a diverse tipologie di garanzie finanziarie senza certificare per esse una efficacia paragonabile a quelle «a prima richiesta e senza eccezioni», si provvederà ad aumentare adeguatamente gli importi di cui ai seguenti capitoli, almeno raddoppiandoli.
L’importo delle garanzie finanziarie è generalmente commisurato alla quantità di sostanze pericolose pertinenti all’esercizio di ciascuna categoria di attività, determinate in condizioni corrispondenti alla massima capacità produttiva.
Per ciascuna categoria di attività condotta nell’installazione la garanzia minima non deve essere, in ogni caso, inferiore ai valori per ettaro (o sua frazione) di estensione del territorio interessato indicati dal legislatore ( i dati sono riportati in una tabella del decreto), che vanno pertanto sommati per tutte le categorie presenti per determinare gli importi minimi della garanzia.
La probabilità di contaminazione, a parità di altre condizioni, dipende dal periodo di esercizio dell’installazione. A tal fine gli importi fanno riferimento a una vita utile residua di riferimento per l’installazione di 50 anni. Per installazioni che alla data di predisposizione della relazione di riferimento hanno già programmato la cessazione definitiva in tempi più brevi, agli importi indicati potranno essere applicati dei coefficienti riduttivi.
Dopo la prima presentazione della relazione di riferimento, il gestore potrà chiedere l’applicazione di più favorevoli coefficienti riduttivi (che tengano conto della minore vita utile residua) ove dimostri, con un aggiornamento della relazione di riferimento, che fino a quel momento lo stato di contaminazione del sito non è peggiorato rispetto a quello identificato nella precedente relazione di riferimento.