Gas serra: ecco cosa rischia il gestore che non restituisce le quote in eccesso
[18 Ottobre 2013]
Se non vengono restituite le quote di emissioni dei gas a effetto serra in eccesso il gestore dell’impianto deve pagare un’ammenda. Lo afferma la Corte di Giustizia europea – con sentenza di ieri – in riferimento all’ammenda che Naturvårdsverket (agenzia per la tutela dell’ambiente svedese) ha inflitto alle società svedesi la Billerud Karlsborg AB e la Billerud Skärblacka AB per non aver restituito in tempo utile le quote di biossido di carbonio equivalente corrispondenti alle loro emissioni effettive per l’anno 2006.
Le società a sostegno della loro contestazione di tale sanzione dinanzi al giudice nazionale, hanno affermato che, alla data del 30 aprile 2007, nei loro conti di deposito nel registro svedese dei diritti di inquinamento, erano accreditate un numero di quote sufficienti a coprire la totalità delle loro emissioni dell’anno 2006. E hanno sostenuto che tale circostanza dimostrava che esse non avevano intenzione di sottrarsi ai loro obblighi e che la mancata restituzione in tempo utile loro contestata era imputabile al malfunzionamento amministrativo interno. Ma il giudice di primo grado non ha accolto tale argomento, ha sospeso il provvedimento e ha rimesso alla Corte di Giustizia la questione. Il giudice chiede sostanzialmente se la direttiva che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (2003/87) permette una certa tolleranza nell’applicazione dell’ammenda sulle emissioni in eccesso nei confronti dei gestori. Gestori che, sebbene non abbiano restituito le loro quote di biossido di carbonio equivalente dell’anno trascorso anteriormente al 30 aprile dell’anno in corso, dispongano tuttavia a tale data del numero di quote sufficienti.
La Comunità e i suoi Stati membri hanno convenuto di adempiere gli impegni a ridurre le emissioni antropiche dei gas a effetto serra di cui al protocollo di Kyoto. Dunque con la direttiva del 2003 l’Ue cerca di contribuire a un più efficace adempimento degli impegni presi mediante un efficiente mercato europeo delle quote di emissione dei gas a effetto serra, con la minor riduzione possibile dello sviluppo economico e dell’occupazione. E con l’istituzione del meccanismo di controllo delle emissioni di CO2 e di altri gas a effetto serra cerca di controllare le emissioni e di valutare i progressi realizzati ai fini del rispetto degli impegni assunti in ordine a tali emissioni. Con tale meccanismo, fra l’altro, gli Stati possono essere agevolati nel determinare la quantità totale di quote di emissioni da assegnare.
Secondo la disciplina europea gli Stati membri devono provvedere affinché, entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore di ciascun impianto restituisca un numero di quote di emissioni pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell’anno civile precedente e che tali quote vengano successivamente cancellate. L’inadempimento di tale obbligo è sanzionato, oltre che con la pubblicazione del nome dei gestori inadempienti con un’ammenda. Per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa da un impianto il cui gestore non ha restituito le quote di emissione, l’ammenda per le emissioni in eccesso corrisponde a 100 euro. Il pagamento dell’ammenda non dispensa il gestore dall’obbligo di restituire un numero di quote di emissioni corrispondente a tali emissioni in eccesso.
L’economia generale della direttiva del 2003 è così basata su una rigorosa contabilità delle quote rilasciate, detenute, trasferite e cancellate ed esige l’attuazione di un sistema di registri standardizzato mediante un regolamento a parte della Commissione. Detta contabilità consistente nella fissazione di un sistema comunitario di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, che mira alla riduzione delle emissioni di tali gas nell’atmosfera ad un livello che prevenga qualsiasi influenza antropica pericolosa per il clima, e il cui fine ultimo è la tutela dell’ambiente. Come sostenuto dalla Commissione, il legislatore dell’Unione istituendo un’ammenda predefinita, cerca di porre il sistema di scambio delle quote al riparo dalle distorsioni di concorrenza derivanti dalle manipolazioni del mercato.