I singoli cittadini e i comitati possono difendersi in giudizio contro atti lesivi dell’ambiente
[3 Novembre 2014]
L’esplicita legittimazione delle associazioni ambientalistiche di dimensione nazionale e ultraregionale all’azione giudiziale contro atti lesivi dell’ambiente non esclude la legittimazione ad agire in un ambito territoriale ben circoscritto, ai comitati che si sono costituiti allo scopo di proteggere l’ambiente, la salute e la qualità della vita delle popolazioni residenti. Così come non la esclude alle singole persone fisiche che agiscono sulla base del criterio della “vicinitas”.
Lo ricorda il Tribunale amministrativo del Veneto (Tar) – con sentenza del 17 ottobre 2014, n. 1317 – in riferimento alla questione all’autorizzazione unica rilasciata dal Comune di Abano Terme per l’installazione di una stazione radio base della telefonia mobile. Autorizzazione contestata da alcuni proprietari di aree che si ritengono potenzialmente danneggiati dall’intervento. L’insediamento può astrattamente comportare un pregiudizio dei valori della salute e dell’ambiente.
La legittimazione a ricorrere nella materia ambientale per le peculiari caratteristiche del bene protetto, si atteggia in modo particolare. Innanzi tutto perché la tutela dell’ambiente non costituendo un autonomo settore d’intervento dei pubblici poteri, assume il ruolo unificante e finalizzante di distinte tutele giuridiche predisposte a favore dei diversi beni della vita che nell’ambiente si collocano. In altre parole il concetto di ambiente assume un carattere trasversale rispetto alle ordinarie materie e competenze amministrative.
Inoltre, l’ambiente è un bene pubblico che non è suscettibile di appropriazione individuale, indivisibile, non attribuibile, unitario, multiforme e ciò rende problematica la sua tutela a fronte di un sistema giudiziario che non conosce, se non quale eccezione, l’azione popolare e che guarda con sfavore la legittimazione di aggregazioni di individui che si facciano portatori occasionali di interessi esistenti allo stato diffuso.
Ne deriva che il soggetto singolo che intenda agire in sede giurisdizionale contro un provvedimento amministrativo che ha effetti nell’ambiente in cui vive ha l’obbligo di identificare il bene della vita che potrebbe essere pregiudicato. E ha l’obbligo di dimostrare che rispetto ad esso si trova in una posizione differenziata tale da legittimarlo ad agire a sua difesa. Da qui il requisito della “vicinitas” in base al quale si è riconosciuta legittimazione ad agire dei soggetti che sono danneggiati dall’azione della pubblica amministrazione.
Ma la mera vicinanza non legittima di per sé il proprietario del fondo vicino a insorgere contro il provvedimento o l’autorizzazione dell’opera. Perché è necessaria la prova del danno che il proprietario subisce dall’opera, anche nell’ipotesi di lesioni per violazioni della normativa edilizia-urbanistica.