Inquinamento acustico, salute ambientale e ruolo dei sindaci
[30 Settembre 2015]
Un elevato livello di rumorosità ambientale può tradursi in un pregiudizio per la salute pubblica. Lo ricorda il Tribunale amministrativo della Campania – sentenza 15 settembre 2015, n. 4483 – in riferimento all’ordinanza del sindaco della Città di Aversa. Un’ordinanza – emanata su impulso di alcuni condomini – che dispone la sospensione immediata delle attività di laboratorio artigianale di una pasticceria e del bar caffetteria fino alla realizzazione di tutti gli interventi necessari all’abbattimento dell’inquinamento acustico.
Il gestore dell’attività commerciale, però sostiene che il provvedimento sia viziato “ab origine” in quanto strumentalmente utilizzato non per un pregiudizio alla salute pubblica, quanto piuttosto per risolvere controversie di natura civilistica. Secondo il gestore il Condominio avrebbe dovuto avvalersi degli ordinari strumenti di tutela civilistici come quelli di natura inibitoria e/o risarcitoria.
Ma secondo il Tar è giuridicamente irrilevante che il potere sindacale di ordinanza sia stato esercitato su impulso di alcuni condomini, perchè la “lesività” delle emissioni sonore provenienti dal laboratorio di pasticceria non è limitata al ristretto ambito condominiale, potendo riguardare la salute di tutti coloro che si trovino nelle immediate vicinanze della pasticceria.
Del resto costituisce fatto scientifico di comune conoscenza che un elevato livello di rumorosità ambientale possa produrre un danno per la salute pubblica. Dunque, la produzione di emissioni sonore nocive per la salute pubblica, connessa all’esercizio di un’attività di natura imprenditoriale, non può considerarsi fatto di natura prettamente privatistica dato che può acquistare rilevanza pubblicistica tale da poter giustificare l’esercizio del potere di ordinanza sindacale.
E’ la legge quadro sull’inquinamento acustico (447/1995) che prevede e attribuisce al sindaco la facoltà di prendere provvedimenti come l’ordinanza contingibile e urgente allo scopo di arginare l’inquinamento acustico. L’utilizzo di tale particolare potere è però consentito quando gli appositi accertamenti tecnici rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico. E quando tale inquinamento rappresenti una minaccia per la salute pubblica. Il sindaco deve accertarsi che la situazione di inquinamento acustico rappresenti un “grave pericolo che minaccia l’incolumità pubblica”. Per questo sono necessari dei sopralluoghi, dei controlli da parete delle Arpa che testino attraverso le apposite apparecchiature il superamento o non dei limiti imposti dalla legge.
Di solito, la rilevazione delle emissioni sonore deve essere effettuata sulla base della potenziale rumorosità delle macchine utilizzate dall’attività imprenditoriale, essendo irrilevante che in alcune fasi del ciclo produttivo alcune delle macchine possono non essere in funzione.