L’Europa chiude le frontiere a… flora e fauna selvatiche
Vietato nell’Ue l’ingresso per alcune specie di piante e animali, per la conservazione delle autoctone
[18 Agosto 2014]
L’Ue vieta l’introduzione nell’Unione di altri esemplari di alcune specie di flora e fauna selvatiche, mentre ne concede l’accesso ad altre. Con regolamento di esecuzione pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea del 15 di agosto, l’Ue ha deciso di aggiornare l’elenco delle specie di cui è vietata l’introduzione nell’Unione.
Sulla scorta di recenti informazioni, il gruppo di consulenza scientifica è giunto alla conclusione che lo stato di conservazione di talune altre specie (Loxodonta africana dal Camerun; Manis tricuspis dalla Guinea; Balearica pavonina dal Sud Sudan; Balearica regulorum dal Ruanda e dalla Tanzania; Calumma tarzan dal Madagascar; Trioceros perreti e Trioceros serratus dal Camerun; Cordylus rhodesianus dal Mozambico; Uroplatus sameiti dal Madagascar; Candoia carinata dall’Indonesia; Python bivittatus dalla Cina; Kinixys erosa dalla Repubblica democratica del Congo; Pandinus imperator dal Benin e dal Togo) potrebbe essere messo seriamente in pericolo se non ne venisse vietata l’introduzione nell’Unione in provenienza da alcuni paesi di origine.
Così come è giunto alla conclusione che non vi è più motivo di vietare l’introduzione nell’Unione delle specie: Gopherus agassizii dal Messico; Stigmochelys pardalis dal Mozambico (esemplari prelevati dalla natura e allevati in cattività) e dallo Zambia (esemplari prelevati dalla natura e allevati in cattività e esemplari con codice F), Ornithoptera urvillianus (esemplari selvatici e esemplari prelevati dalla natura e allevati in cattività) dalle Isole Salomone; Nardostachys grandiflora dal Nepal.
La Commissione può stabilire restrizioni all’introduzione di esemplari di alcune specie nell’Unione, proprio per garantirne un efficacia protezione. E può farlo grazie all’autorità conferita dal regolamento del 1997 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. Un regolamento che si pone come obiettivo quello di garantire la protezione e la conservazione delle specie animali e vegetali selvatiche in via di estinzione, controllandone il commercio e stabilendo delle condizioni per la loro importazione, esportazione o riesportazione e la loro circolazione all’interno dell’Unione europea conformemente alla convenzione Cites (la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione).
Il regolamento prevede un elenco delle specie minacciate raggruppate in quattro allegati (A, B, C e D). Il grado di protezione e la natura delle misure commerciali applicabili alle specie interessate variano in funzione degli allegati in cui sono riportate tali specie.
Il regolamento, dunque, richiede condizioni comuni per il rilascio, l’uso e la presentazione dei documenti riguardanti l’importazione, l’esportazione o la riesportazione di esemplari. Ma anche per la vendita e qualsiasi altra transazione commerciale all’interno della Comunità di esemplari delle specie elencate soprattutto nell’allegato A.