Le zone di sicurezza degli aeroporti posso godere delle sovvenzioni agricole Ue
[3 Marzo 2015]
Un agricoltore che coltiva e raccoglie foraggio in zone di sicurezza degli aeroporti gode del diritto alle sovvenzioni agricole in relazione a tali terreni?
Una superficie situata in un aeroporto non è esclusa a priori dalla sovvenzione a condizione che, nonostante le norme e limitazioni applicabili, l’agricoltore sia effettivamente in grado di utilizzare la superficie di cui trattasi per l’attività agricola di sua scelta.
Questa è l’opinione dell’avvocato generale Nils Wahl sulla questione sollevata dal giudice danese nella controversia tra le autorità danesi e un agricoltore affittuario delle zone di sicurezza che si trovano intorno alle piste di atterraggio e alle piste di rullaggio e di arresto dell’aeroporto di Aalborg (nella foto) e della base aerea di Skrydstrup. Zone usate per la coltivazione di erba destinata alla produzione di foraggio.
La vicenda ha inizio nel 2008, quando l’agenzia per il settore alimentare ha effettuato un esame e una revisione contabile del registro degli appezzamenti. In esito a tale revisione contabile, una parte degli appezzamenti in relazione ai quali l’agricoltore affittuario di alcuni terreni vicino all’aeroporto ha dichiarato i terreni in base al regime di pagamento unico sono stati ridotti o radiati dal registro con la motivazione che, secondo l’agenzia per il settore alimentare, le zone di sicurezza negli aeroporti non possono essere considerate come aree agricole ammissibili all’aiuto. A tal proposito, l’agenzia per il settore alimentare ha deciso di ridurre all’agricoltore i diritti all’aiuto e di recuperare l’aiuto indebitamente corrisposto per le superfici nell’aeroporto di Aalborg nel 2005 e per le superfici nella base aerea di Skydstrup dal 2005 al 2009.
L’agricoltore ha presentato reclamo contro tale decisione dinanzi all’ufficio reclami presso il Ministero delle Risorse alimentari, agricole e della pesca che, però, ha confermato la decisione dell’agenzia per il settore alimentare.
Per questo il giudice danese chiede quale sia la corretta interpretazione del termine “ettaro ammissibile” e, più precisamente, i parametri per determinare i terreni che possono o meno costituire superfici ammissibili alle sovvenzioni agricole ai sensi della normativa dell’Unione rilevante.
E’ il regolamento del 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e introduce una nuova forma di regime di sostegno al reddito degli agricoltori.
Il regolamento, fra l’altro, prevede che il sostegno nell’ambito del regime di pagamento unico sia erogato agli agricoltori previa attivazione di un diritto all’aiuto per ettaro ammissibile. Dove per “ettaro ammissibile” si intende qualsiasi superficie agricola dell’azienda “utilizzata per un’attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, utilizzata prevalentemente per attività agricole”.
Sulla base di ciò sembrano esservi pochi dubbi sul fatto che una superficie – come anche le zone di sicurezza degli aeroporti – costituiscano superfici agricole quando sono utilizzate come seminativo o come pascolo permanente.
Certo è che le zone di sicurezza degli aeroporti che in origine avessero un altro fine o un altra ragione di esistenza: garantire la sicurezza dell’aeroporto e del traffico aereo. Tuttavia, tale circostanza deve essere chiaramente distinta dal fine per il quale tali superfici sono attualmente e di fatto utilizzate. Sebbene si tratti certamente di nozioni vaghe, sembra difficile distinguere il fine principale per cui le superfici vengono utilizzate dall’utilizzazione prevalente. Invero, come ha già rilevato l’avvocato generale Mazák, ciò che conta (ai fini di un “ettaro ammissibile”) è l’effettiva utilizzazione della superficie, o eventualmente ciò che viene effettivamente coltivato, piuttosto che gli scopi o i fini (prevalenti) per cui la superficie viene utilizzata.
Comunque per determinare cosa costituisca utilizzazione prevalente di una particolare superficie, il regolamento del 2009 offre utili indicazioni in relazione ai criteri da applicare, sebbene tale regolamento non sia applicabile ratione temporis all’intero periodo tra il 2005 e il 2009. Infatti, dispone che un’area che sia utilizzata per attività sia agricole che non agricole deve essere considerata utilizzata essenzialmente per attività agricole qualora l’attività agricola possa essere svolta senza essere disturbata in modo significativo dall’intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario dell’attività non agricola.
Ma cosa significa “disturbata in modo significativo” in tale contesto? Secondo l’avvocato generale si potrebbe dire che l’ammissibilità di una superficie sia compromessa ove l’attività non agricola interferisca anche con l’utilizzazione agricola della superficie sul piano temporale e/o spaziale. In tal senso, è fondamentale che l’agricoltore sia in grado di esercitare l’attività agricola di sua scelta nonostante il parallelo esercizio di attività non agricola ed, eventualmente, l’applicazione di norme e limitazioni speciali relative all’utilizzazione della superficie in questione. Dunque l’attività agricola non è disturbata in modo significativo dove l’agricoltore possa di fatto utilizzare la superficie in questione per l’attività agricola di sua scelta.