Da oggi in vigore il decreto Competitività, ma con modifiche. Le novità per l’energia
Dall'efficienza energetica allo spalma incentivi, sono numerosi riferimenti all'ambiente
[21 Agosto 2014]
Il decreto Competitività è stato convertito in legge, ma con alcune modifiche: è stato pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale di ieri, e oggi entra in vigore.
Tanti i contenuti del provvedimento convertito: crediti alle imprese, settore agricolo, tutela ambientale, bonifiche, efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche. E molte le modifiche e le soppressioni apportate. Una fra tutte è la cancellazione della disposizione che introduceva l’obbligo di sostituire l’illuminazione dei semafori con lampade a risparmio energetico. Il comma 10-bis dell’articolo 9, infatti, disponeva l’obbligo di sostituire le lampade ad incandescenza, nei semafori, con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a Led, con marcatura CE e attacco normalizzato E27, che ne assicurino l’accensione istantanea.
Per quanto riguarda invece lo scambio sul posto dell’energia, il legislatore italiano ha inserito una nuova disposizione (articolo 25-bis) che estende l’applicazione dal primo gennaio 2015 della disciplina dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati a fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 500 kw (e non più fino a 200 kw), dove per scambio sul posto si intende il meccanismo che consente di immettere in rete l’energia prodotta da un impianto privato di produzione di energia elettrica, ma non immediatamente autoconsumata, per poi prelevarla in seguito per soddisfare i propri consumi elettrici.
In riferimento all’autoconsumo di energia, invece il legislatore inserisce la disposizione (comma 9 articolo 24) che esenta da alcuni oneri le mini rinnovabili. Gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kw non sono sottoposti agli oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo. Secondo il decreto tali forme di autoconsumo di energia devono versare i corrispettivi tariffari e gli oneri di sistema solo sull’energia prelevata dalla rete, al pagamento di una quota di tali oneri in relazione all’energia consumata e non prelevata dalla rete, cioè su quella autoprodotta.
Sempre in tema di energia, il legislatore ha rimodulato le quote “spalma-incentivi”: ha rivisto le percentuali di riduzione degli incentivi al fotovoltaico per chi opta per il sistema a ‘scaglioni’.
Quindi ha modificato l’articolo 26 del decreto che si compone di due parti. Una prima volta a generare risparmi sull’incentivazione dei grossi impianti fotovoltaici (di potenza superiore a 200 kW), e di una seconda parte che riguarda invece tutti i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili che beneficiano di incentivi pluriennali.
Secondo lo “spalma incentivi” obbligatorio per ottenere una riduzione annua degli incentivi erogati agli impianti fotovoltaici di grossa taglia, lascia ai produttori la scelta tra tre opzioni: l’estensione da 20 a 24 anni del periodo di incentivazione, a fronte di una rimodulazione del valore unitario dell’incentivo di entità dipendente dalla durata del periodo incentivante residuo; il mantenimento del periodo di erogazione ventennale, a fronte di una riduzione dell’incentivo per un primo periodo, e di un corrispondente aumento dello stesso per un secondo periodo, secondo percentuali definite dal MiSE; il mantenimento del periodo di erogazione ventennale, a fronte di una riduzione percentuale fissata dal decreto, crescente a seconda della taglia degli impianti (tale opzione è quella applicata in assenza di comunicazioni da parte dell’operatore). Nel corso dell’esame presso la Camera è stata introdotta una modifica alle riduzioni percentuali, dal 5% al 6% per gli impianti da 200 a 500 kW e dal 9% all’ 8% per impianti oltre i 900 kW.
In tema di efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici l’articolo 9 disciplina la possibilità di concedere finanziamenti a tasso agevolato a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto. Con la legge è stata modificata la disciplina dell’utilizzo delle risorse del citato Fondo per interventi di efficientamento al fine di specificare che possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato anche ai progetti di
investimento: presentati dai fondi immobiliari chiusi insieme ai soggetti privati incaricati della realizzazione degli interventi di efficientamento energetico; selezionati a seguito di procedura ad evidenza pubblica da parte dell’ente proprietario.