Acerra, il tribunale Ue boccia le sovvenzioni regionali: sono aiuti di Stato
[17 Settembre 2013]
Le sovvenzioni regionali per la conversione di una centrale termoelettrica in una centrale elettrica a biocombustibile concessa alla Fri-El Acerra sono aiuto di Stato incompatibili con il mercato interno.
Lo ribadisce il Tribunale europeo – con sentenza di venerdì scorso – che conferma la decisione della Commissione Ue del 2010.
La vicenda ha inizio nel 2005 quando le autorità nazionali, regionali e locali italiane hanno concluso con le società NGP SpA, Montefibre, Sviluppo Italia ed Edison Spa un accordo di programma. Un accordo che riguardava il rilancio del sito industriale di Acerra, in Campania, con la costruzione di un impianto per la produzione di polimeri, la trasformazione di una vecchia centrale termoelettrica dismessa appartenente alla NGP e la creazione di un parco industriale.
Nel 2007 la giunta regionale campana ha deliberato di concedere alla Fri-El Acerra Srl – società che fa parte del gruppo Fri-El Green Power SpA, che opera nel settore della produzione e della vendita di elettricità ottenuta da fonti rinnovabili – un aiuto di Stato per la costruzione di una centrale elettrica a biocombustibile (olio vegetale), fatta salva l’approvazione da parte della Commissione Ue. Così l’anno successivo le autorità italiane hanno notificato alla Commissione l’intenzione di concedere un aiuto ad hoc a finalità regionale di euro 19,5 milioni per la riconversione della vecchia centrale elettrica in una centrale elettrica a biocombustibile nella zona industriale di Acerra.
Ma, la Commissione ha ritenuto la misura un aiuto di Stato. Ha ritenuto che la misura non rispettasse gli orientamenti del 2007 relativi all’effetto d’incentivazione e al contributo che progetti di questi tipo devono apportare allo sviluppo socio-economico della regione. E ha deciso per la non esecuzione del progetto.
Quindi, la Fri-El Acerra ha chiesto l’intervento del Tribunale Ue per annullare la decisione. Perché – secondo la società – la decisione viola la regola tempus regit actum e il legittimo affidamento. Perché la decisione contiene errori di diritto ed errori manifesti di valutazione dei fatti relativamente al contributo dell’aiuto a una strategia coerente di sviluppo regionale e alla compatibilità dell’aiuto con le regole di tutela ambientale.
Ma, per il Tribunale Ue la Commissione non ha commesso errori di valutazione e ha giustamente ritenuto che la deliberazione della giunta campana del 2007, individuando chiaramente il progetto d’investimento, indicando l’importo dell’aiuto e subordinando il versamento di quest’ultimo all’approvazione della Commissione – costituiva una dichiarazione d’intenti ai sensi degli orientamenti.
Gli orientamenti del 2007 in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 prevedono condizioni per l’autorizzazione degli aiuti regionali all’investimento (effetto d’incentivazione, contributo a una strategia di sviluppo regionale coerente, costi ammissibili, importi della contribuzione propria, limiti dell’aiuto e mantenimento dell’investimento nella regione). Sono applicabili a tutti gli aiuti a finalità regionale da concedere dopo il 31 dicembre 2006.
Inoltre il Tribunale ha ritenuto giusta l’opinione della Commissione in riferimento al fatto che le autorità italiane non hanno comunicato le informazioni necessarie affinché essa potesse pronunciarsi sui criteri previsti dalla disciplina in materia di tutela ambientale.
Del resto la Commissione gode di un ampio potere discrezionale per svolgere complesse valutazioni di ordine economico e sociale. E il controllo giurisdizionale di tale potere discrezionale si limita alla verifica del rispetto delle regole di procedura e di motivazione, nonché al controllo dell’esattezza materiale dei fatti e dell’assenza di errori di diritto.