Autorizzazione ambientale alla discarica: può non essere ostacolata dalla classificazione urbanistica
Sentenza del TAR Piemonte sulla discarica di Sezzadio. Comitati e Comuni annunciano battaglia
[5 Marzo 2015]
La classificazione urbanistica in contrasto con il progetto della realizzazione di una discarica non costituisce di per sé ostacolo al rilascio dell’autorizzazione ambientale, in quanto è la stessa autorizzazione ad avere l’effetto di variare automaticamente lo strumento urbanistico.
Lo ricorda il Tribunale amministrativo del Piemonte (Tar) – con sentenza del mese scorso n. 318 – in riferimento alla realizzazione della discarica di rifiuti non pericolosi nel Comune di Sezzadio. Alla quale realizzazione la Provincia di Alessandria ha espresso un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale e sull’autorizzazione integrata ambientale (Aia) per una serie di motivi. Tra cui il fatto che la realizzazione della discarica si porrebbe in contrasto con la destinazione urbanistica che il Comune di Sezzadio ha impresso all’area con una variante parziale. Il fatto che vi sarebbe un interesse pubblico a che la cava su cui è prevista la discarica venga sfruttata fino al suo esaurimento cosa che, secondo l’Amministrazione, non sarebbe possibile nel caso in cui si interrompesse la coltivazione della cava. Il fatto che trattandosi di un intervento a iniziativa privata, non sussisterebbe la pubblica utilità dell’opera.
E’ il legislatore del 2006 che prevede espressamente che “l’approvazione [del progetto] … costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori”.
La disposizione (art. 208 Dlgs 152/2006) va intesa nel senso che la localizzazione dell’impianto può essere autorizzata anche su un’area incompatibile secondo le previsioni dello “strumento urbanistico”. In questo caso lo strumento urbanistico resta automaticamente variato in senso conforme alla destinazione dell’impianto autorizzato senza necessità di attivare previamente la complessa procedura di variazione dello strumento urbanistico prevista dalla normativa di settore.
Inoltre, secondo il Tar, appare infondato l’argomento per cui la discarica – in quanto realizzata ad iniziativa privata – non sarebbe di pubblica utilità. Perché la pubblica utilità (o il pubblico interesse) di un’opera prescinde dal fatto che l’opera stessa sia realizzata ad iniziativa pubblica o privata.
I Comitati locali non si arrendono e annunciano battaglia: «Siamo determinati a respingere con forza la sentenza del Tar del Piemonte del 18 febbraio a favore della Riccoboni – dice in un comunicato Vicente “Urbano” Taquias, rappresentante del Comitato di Base di Sezzadio – che la autorizzerebbe ad aprire una cava in Cascina Borio ed usarla per portare 1.700.000 mc di rifiuti che andrebbero inevitabilmente ad inquinare la falda acquifera» che è l’esatto contrario di quanto sostiene il Tar: la discarica non interesserebbe la vasta falda acquifera.
Secondo Taquias, «Questa sentenza è frutto di un pesante intervento del Presidente della Provincia Rita Rossa che si è schierata apertamente a sostegno di questa multinazionale contro la volontà di tutta la popolazione della Valle Bormida, anche contro la volontà del Coordinamento dei Sindaci e dei Comitati di Base». Infatti i 24 Comuni che fanno parte della convenzione per la tutela dell’Ambiente hanno inviato alle altre istituzioni ed ai Consiglieri regionali eletti nel territorio una dura lettera nella quale attaccano la linea scelta dalla residente della Provincia. E lo scontro è anche all’interno del PD.
I comitati concludono: «Noi non accetteremo mai una discarica di rifiuti sopra la falda acquifera, perché già oggi 50.000 persone bevono l’acqua di questa falda. Siamo sicuri che la ragione è dalla nostra parte e lotteremmo tutti insieme come abbiamo dimostrato in questi tre anni. Forti dell’unità dei cittadini, dei Sindaci e dei Comitati di Base difenderemo con dignità le nostre risorse naturali e la falda acquifera».